Il decreto legge 24 marzo 2022 elimina alcune restrizioni anti COVID-19, a partire dal 31 marzo 2022 (quando decadrà lo Stato di emergenza) e regola il ritorno alla normalità per tappe. Al suo interno troviamo:
- Le disposizioni per il post stato emergenziale (smantellamento struttura commissariale, archiviazione del sistema colorazione delle regioni) .
- La progressiva eliminazione dell’obbligo di uso di mascherine all’aperto, e la riduzione delle limitazioni all’accesso delle attività economiche, sociali e ricreative con Certificazione verde (Green Pass e Green Pass rafforzato).
- E ancora le scuole e gestione positività.
- I rinvii temporali delle attuali disposizioni in materia di smart-working semplificato e sorveglianza sanitaria eccezionale.
COSA È IL GREEN PASS
Dal primo di Aprile 2022 comincia l’allentamento delle misure anti-Covid e la prima conseguenza riguarda l’uso del green pass che non è più necessario per molte attività per le quali fino al 31.03.22 era indispensabile.
Il Green Pass è una certificazione digitale e stampabile che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia viene emesso soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Il Green Pass è valido come EU digital COVID certificate per viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
Il Green Pass (Certificazione verde Covid-19) attesta una delle seguenti condizioni:
- Essersi sottoposti alla vaccinazione anti COVID-19.
- Essere guariti dal COVID-19 da non più di 6 mesi.
- Essere negativi al test molecolare o antigenico rapido.
COME OTTENERE IL GREEN PASS
Il Ministero della Salute rilascia il Green Pass sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. Il Green Pass è emesso in formato digitale ed è possibile stamparlo dopo aver ricevuto per mail o sms il relativo AuthCode.
Si distinguono due diversi tipi di Green Pass, il Green Pass “rafforzato” e il Green Pass “base“.
IL GREEN PASS “RAFFORZATO”
Il Green Pass “rafforzato” è quello che si ottiene se si è vaccinati o guariti dal Covid-19 da non più di 6 mesi
In base al decreto legge n. 24 del 24.0.22, dal 1° al 30 aprile 2022 è obbligatorio per accedere a: Eventi, spettacoli e competizioni sportive al chiuso (cinema, teatri ecc.), palestre e piscine, convegni e congressi, sale gioco, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, sociali e ricreativi, feste ed eventi al chiuso, sale da ballo e discoteche, ospedali, strutture socio-sanitarie e Rsa (fino al 31 dicembre 2022) cui si aggiunge l’obbligo di tampone negativo o terza dose-.
IL GREEN PASS “BASE”
Il Green Pass “base” è quello che si ottiene anche solo con un tampone molecolare o antigenico rapido negativo. In base al decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, dal 1° al 30 aprile 2022 è obbligatorio per accedere a: luoghi di lavoro, trasporti per lunghe percorrenze (aerei, navi, traghetti, treni, pullman), servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso, mense, concorsi pubblici, corsi di formazione, spettacoli, eventi e competizioni sportive all’aperto.
L’USCITA DALLE RESTRINZIONI
Dopo oltre due anni l’Italia non è più in stato di emergenza Covid. Di conseguenza decadono il Comitato tecnico scientifico e la struttura del Commissario straordinario Francesco Figliuolo: al loro posto una Unità ad hoc, “per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”, operativa fino al 31 dicembre e guidata dal maggior generale dell’Esercito Tommaso Petroni. L’Unità sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza Covid e da personale in servizio al Ministero della Salute. Le funzioni vicarie del Direttore dell’Unità sono attribuite a Giovanni Leonardi, dirigente del Ministero della Salute
Il Governo ha disegnato un percorso di uscita dalle restrizioni in due step:
- Al 1°aprile 2022 con il graduale allentamento di alcune misure restrittive e del venire meno dell’obbligo del Super Green Pass
- Dal 1 ° Maggio 2022 con il graduale abbandono delle certificazioni verdi (Green Pass e Green Pass rafforzato.
- Non serve più né il green pass rafforzato e nemmeno quello base per accedere a negozi, uffici pubblici, banche e poste, servizi di ristorazione all’aperto, musei.
- Invece serve solo quello base per entrare in bar e ristoranti al chiuso, usare mezzi pubblici locali e regionali. Sui mezzi pubblici che si spostano da una regione all’altra, invece, fino al 30 aprile, serve il green pass base.
- Per viaggiare sui mezzi di qualunque tipo serve sempre la mascherina FFP2, necessaria anche per partecipare a eventi in luoghi chiusi, come cinema, teatro ecc, e su funivie, cabinovie, seggiovie coperte per accedere a impianti sciistici. Invece basta la mascherina chirurgica in negozi, centri commerciali e uffici pubblici.
I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO DAL PRIMO DI APRILE 2022
Dal primo di aprile 2022:
- Comitato tecnico Scientifico: si scioglie formalmente (art.2).
- Commissario straordinario per l’emergenza: le funzioni saranno affidate ad una Unità per il completamento della vaccinazione in una fase di transizione fino al 31 dicembre per poi tornare al Ministero Salute (art.2).
- Fine del sistema delle zone colorate.
- Eliminazione delle quarantene precauzionali.
- Obbligo vaccinale: decadenze e deroghe.
- Graduale superamento del green pass.
- Graduale superamento dello smart working semplificato e della sorveglianza sanitaria eccezionale.
LE NUOVE REGOLE DOPO LA FINE DELL’EMERGENZA
Le nuove regole per l’isolamento dal 1°aprile (art.4)
- È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
- Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
CHI NON DEVE INDOSSARE LA MASCHERINA FINO AL 30 APRILE
- I bambini di età inferiore ai sei anni.
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
- I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
COSA SI INTENDE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.
A domanda sull’obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro, il Ministro Speranza ha confermato che resta prevista.
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