COSA PREVEDE IL DECRETO LAVORO DEL PRIMO MAGGIO 2023

cosa prevede il decreto lavoro del primo maggio 2023

Il Consiglio dei ministri che si è riunito il 1° maggio ha varato un decreto legge che contiene “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Ulteriore riduzione del cuneo fiscale e contributivo; misure di contrasto alla povertà in seguito alla fine del Reddito di cittadinanza; allargamento delle possibilità di stipulare contratti a termine: questi i punti principali del provvedimento che interviene anche sulla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

La legge di bilancio 2023 (L 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza, come ampiamente preannunciato dalla maggioranza nei mesi scorsi. Si prevede in particolare che per il 2023 per i percettori che possono lavorare ilsostegno economico sia riconosciuto per un massimo di sette mesi. In questo articolo vi spieghiamo, in modo semplice e chiaro, cosa prevede il testo del Decreto lavoro 2023 e quali novità introduce.

COSA PREVEDE IL DECRETO LAVORO DEL PRIMO MAGGIO 2023

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Il Consiglio dei Ministri del 1° maggio, in occasione della festa dei lavoratori ha approvato il Decreto Lavoro 2023. Il testo definitivo del decreto 4 Maggio 2023, n. 48 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 04.05.23 conferma al posto del Reddito di cittadinanza, una nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale, cioè l’assegno di inclusione dedicato ai “non occupabili” che sarà attivo dal primo gennaio 2024.

Il testo introduce importanti novità nel mondo del lavoro che interessano aziende, famiglie, lavoratori, disoccupati e pensionati. Lo SDA consiste di un’indennità di partecipazione, di 350 euro, per la sola durata di eventuali corsi di formazione, altre misure di politica attiva, il servizio civile, i lavori socialmente utili, valido per non più di 12 mesi. Inoltre, il testo introduce anche novità su bonus assunzioni NEET under 30, voucher lavoro, ape sociale e assegno unico.

LE MISURE PRINCIPALI DEL GOVERNO SU RDC E LAVORO

Secondo l’Istat in Italia ci sono un milione di poveri in meno grazie al Reddito di cittadinanza”, ma il 56% dei poveri non percepisce l’assegno o perché non ha la residenza in Italia da almeno 10 anni, o perché non si rivolgono a Caf e patronati, o perché possiedono risparmi da parte. Questo è pertanto uno dei motivi per cui la povertà assoluta in Italia ha un trend crescente.

A) IL TAGLIO ALLE TASSE SUL LAVORO

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Arriva il nuovo taglio del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti con redditi medio bassi, già previsto nel DEF 2023 e confermato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un taglio del 4 % al cuneo fiscale, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti:

  • Per quelli con reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo.
  • Per quelli con reddito fino a 25mila euro arriva al 7%  della retribuzione imponibile. 

Si tratta di un taglio sui contributi dovuti dai lavoratori dipendenti del 6% per chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro e del 7% per chi ha un reddito inferiore a 25.000 euro lordi. In sostanza si tratta di un aumento del taglio del cuneo fiscale che era già stato introdotto con la Legge di Bilancio dal 1° gennaio 2023 (era del 2% o 3%). Sarà attivo dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023. Il taglio serve a garantire più soldi in busta paga ai lavoratori, in media fino a circa 100 euro in più per i redditi più bassi.

B) L’ARRIVO DELL’ L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

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Dal 1° gennaio 2024 arriva una nuova misura che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza ma che è valida solo per i “non occupabili”. Si tratta dell’assegno di inclusione. L’istituzione dell’Assegno di inclusione è un nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni) e con componenti “fragili” (minori, disabili, over 60) che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza, con obbligo lavorativo per gli “occupabili“.

L’assegno è di entità non inferiore a 480 euro al mese a cui può essere integrata la quota di affitto, pari a 280 euro extra mensili, fino a un massimo di 3.360 euro all’anno. È erogabile per massimo 18 mesi, ma può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Tale misura è destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti – relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche – al cui interno si trovano almeno: una persona disabile oppure un minore oppure un ultra 60enne o una persona titolare di invalidità civile.

Per ottenere l’ADI occorre possedere un ISEE non superiore a 9.360 euro all’anno, un reddito sotto i 6 mila euro annui (salvo eccezioni) e un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro (esclusa la prima casa, se ha un valore non superiore a 150mila euro). Il Governo per questa misura ha previsto una spesa di 5.615,2 milioni di euro per l’anno 2024.

Il Decreto Lavoro 2023 prevede misure specifiche di accompagnamento al lavoro e politiche attive per le persone occupabili, ovvero tutti i maggiorenni, con età inferiore a 60 anni, che non siano già occupati e che non frequentino un regolare corso di studi. Per gli occupabili lo strumento di attivazione al lavoro partirà dal 1° settembre 2023. Il beneficio prevede un assegno di 350 € al mese, per un massimo di 12 mesi e non rinnovabile.

Tali soggetti devono garantire di voler rientrare nel mercato del lavoro mediante strumenti di attivazione al lavoro e riqualificazione professionale. Diventa quindi vincolante la partecipazione a corsi di formazione, qualificazione professionale o progetti utili alla collettività, pena la perdita dell’assegno.

Inoltre, si conferma la perdita del beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, con le seguenti caratteristiche:

  • A tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale.
  • A tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

C) LO STRUMENTO DI ATTIVAZIONE AL LAVORO

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L’Istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro è previsto dal primo settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Dal 1° gennaio 2024 arriva un sussidio per gli occupabili che si trovano in povertà assoluta. Si tratta dello strumento di attivazione al lavoro che dà diritto a un’indennità di partecipazione pari a 350 euro. È destinata agli “occupabili” (persone che hanno età compresa tra 18 e 59 anni e sono in condizioni di lavorare) inseriti in misure di politica attiva del lavoro, inclusi lavori socialmente utili e servizio civile.

Gli occupabili devono avviare un percorso di ricerca attiva del lavoro con un Centro per l’impiego. L’assegno decade nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro ma l’obbligo di accettazione tiene conto di diversi vincoli tra cui la distanza da casa, la durata e la tipologia del contratto di lavoro (tempo indeterminato o determinato). Ad esempio se il luogo di lavoro non dista più di 80 km da casa e il contratto ha una durata pari a un anno, scatta l’obbligo di accettazione, pena la decadenza del sussidio. La mini indennità era stata prevista già dalle prime bozze del Decreto, ma in forme differenti. Per la misura è prevista una spesa di 276 milioni di euro nel 2023 e ulteriori 2,1 miliardi di euro nel 2024

D) LA PIATTAFORMA DIGITALE PER CERCARE LAVORO

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Il Decreto prevede l’avvio del SIISL, il nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Si tratta di una piattaforma digitale del ministero del Lavoro in grado di far dialogare con Regioni e Centri per l’impiego, mettere in rete tutti i dati di chi è povero e cerca un posto di lavoro. La piattaforma “le cui regole di funzionamento saranno definite da un apposito Decreto” prevede anche l’interazione con le Agenzie private del lavoro, di cui saranno fornite le offerte di impiego. Ogni percettore di ADI e SDA, infatti “come confermata rispetto alle prime versione del testo” ha l’obbligo di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale e di iscrizione al SIISL. Si prevede, cioè, uso della piattaforma e delle specifiche app per garantire di trovare lavoro ai percettori.

E) PIÙ CONTROLLI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

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Il Governo, nel testo del Decreto lavoro 2023 ha introdotto anche nuovi obblighi e regole di controllo più severe per garantire la sicurezza dei lavoratori. Il testo prevede, a tal fine, una serie di modifiche al decreto legislativo nove aprile 2008 n. 81 su condizioni sanitarie, monitoraggio e formazione. Previste nuove tutele assicurative anche per il personale interno ed esterno delle scuole paritarie, degli ITS e di tutti gli istituti di formazione legalmente riconosciuti.

F) SALE LA SOGLIA FRINGE BENEFIT PER CHI HA FIGLI

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Come già annunciato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il testo del Decreto lavoro prevede l’arrivo dell’aumento della soglia di non imponibilità per i fringe benefit. Il cui valore sale, per questi ultimi mesi del 2023, dagli attuali 258 euro circa fino a 3.000 euro, ma solo per i lavoratori dipendenti con uno o più figli. E’ previsto l’innalzamento a 3000 euro della soglia dei fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il periodo d’imposta 2023, per i lavoratori dipendenti con figli.

G) I NUOVI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

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Il Decreto lavoro 2023 prevede degli incentivi per chi assume, specie a favore dei disabili. Poi, la norma introduce un nuovo bonus assunzioni giovani NEET under 30, ovvero un contributo per le assunzioni di giovani under 30 effettuate nel secondo semestre 2023, ossia dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Cioè, ai datori privati che assumono under 30 Neet, registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, viene riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Lo sgravio viene confermato anche per i contratti di somministrazione e apprendistato.

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