IL LAVORATORE E I SUOI DOVERI

IL LAVORATORE

il lavoratore e i suoi doveri

Il lavoro subordinato, detto anche lavoro dipendente, indica un rapporto di lavoro nel quale il lavoratore cede il proprio lavoro (tempo ed energie) ad un datore di lavoro in modo continuativo, in cambio di una retribuzione monetaria, di garanzie di continuità e di una parziale copertura previdenziale.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE in base al DLgs 81/08

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Dall’esame della definizione di lavoratore si deduce che:

  • Non tutti quelli che lavorano sono definiti lavoratori in base al D.Lgs 81/08. Per esser definiti tali, e quindi oggetto delle norme di tutela, devono operare “nell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro”. Ad esempio un edicolante che lavori in proprio non è lavoratore, perché non opera nell’ambito dell’organizzazione di un datore di Lavoro
  • Esiste un lavoratore nel momento in cui esiste un datore di lavoro
  • E’ lavoratore chi ha un contratto di lavoro dipendente
  • E’ lavoratore qualsiasi altro soggetto (lavoratore a progetto, lavoratore interinale o “somministrato” co.co.co, lavoratore a chiamata, artigiano) che operi nell’ambito della organizzazione del datore di Lavoro
  • Non importa se il lavoratore sia pagato o meno (“con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”)
  • Solo gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti ecc.) sono esclusi dalla definizione.
  • Il tipo di contratto di lavoro è assolutamente irrilevante.

I DOVERI DEL LAVORATORE SECONDO IL CODICE CIVILE

Secondo il Codice civile, ogni lavoratore subordinato ha dei doveri nei confronti del suo datore. Questi doveri sono:

L’ obbligo di collaborazione (art. 2094): il lavoratore non solo adempie, con diligenza e secondo buona fede, i doveri nascenti dal contratto di lavoro mettendo a disposizione dell’imprenditore le sue energie lavorative, ma si comporta in modo tale da rendere possibile al datore di lavoro l’uso effettivo e proficuo di queste.

L’obbligo di diligenza (art. 2104) richiesta dalla natura delle prestazioni da svolgere: il lavoratore deve mettere accuratezza e impegno nella realizzazione della prestazione, fornendo al datore di lavoro una valutazione oggettiva rispetto al suo operato.

I parametri che la legge prescrive per determinare il valore della prestazione sono:

  • La qualità della prestazione dovuta, giudicata in base alle mansioni richieste ed alle capacità ed esperienze del lavoratore.
  • Le esigenze del datore, che devono essere soddisfatte per intero.
  • L’attività del dipendente, che deve essere coordinata col restante lavoro dei colleghi.

L’obbligo di obbedienza è l’obbligo di adempiere alle disposizioni che il datore di lavoro impartisce per la corretta esecuzione del lavoro. L’imprenditore è infatti considerato dal Codice civile il capo dell’azienda, a cui il dipendente è subordinato gerarchicamente. Per questa ragione, le direttive del datore di lavoro costituiscono un obbligo, che deve essere rispettato dal lavoratore per la corretta organizzazione del lavoro e per la giusta convivenza all’interno dell’impresa.

L’obbligo di fedeltà (art. 2105), è l’obbligo per cui il dipendente deve mantenere un comportamento fidato rispetto al titolare dell’impresa, tutelandone in qualsiasi modo gli affari. Per questo motivo, egli non deve porsi in concorrenza con l’imprenditore per cui lavora, evitando di creare pregiudizio all’attività in cui egli stesso è cointeressato per mezzo del contratto, non può divulgare notizie attinenti all’organizzazione e alla produzione aziendale, o farne uso in maniera da recare danno all’azienda stessa.

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

In caso di violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà da parte del lavoratore, il datore di lavoro può comminargli sanzioni disciplinari, che vanno dalla multa alla sospensione dal lavoro fino al licenziamento.

PATTO DI NON CONCORRENZA

L’obbligo di fedeltà che grava sul lavoratore comporta che quest’ultimo non possa svolgere attività in concorrenza con il suo datore di lavoro. Ciò vale naturalmente solo finché quel determinato rapporto di lavoro continua.

Nel momento in cui il rapporto viene a cessare, il divieto di concorrenza viene anch’esso meno e il dipendente è naturalmente libero di cercarsi un altro lavoro e di trovarlo presso la concorrenza. Anzi è normale che ciò avvenga, soprattutto quando il lavoratore è in possesso di specializzazioni tali da far sì che le sue capacità e le sue conoscenze siano richieste soprattutto da aziende che operano nello stesso settore economico del precedente datore di lavoro.

Ad esempio, è normale che un tecnico specializzato nel riparare televisori, una volta risolto il rapporto con la ditta che lo aveva assunto, passi alle dipendenze di un’azienda che svolga analoga attività.

Il datore di lavoro può pretendere che il suo ex dipendente non svolga attività in concorrenza solo in forza di un apposito patto di non concorrenza.

Il patto di non concorrenza, per essere valido, deve:

  1. Risultare da accordo scritto
  2. Prevedere un corrispettivo, cioè un compenso, adeguato a favore del prestatore di lavoro
  3. Esplicitare esattamente quali sono le attività che il lavoratore non deve svolgere
  4. Specificare in quale settore economico non deve essere esercitata la concorrenza
  5. Prevedere un vincolo contenuto entro determinati limiti territoriali(ad esempio, entro un determinato Comune)
  6. Prevedere una duratanon superiore a 3 anni (5 per i dirigenti)

DOVERI GENERALI DEI LAVORATORI IN AMBIENTE LAVORATIVO

La normativa che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro individua nel lavoratore il soggetto che esercita un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, anche soltanto per imparare un mestiere, un’arte o una professione.

Affinché possa sussistere il rapporto di dipendenza, il lavoratore deve svolgere una prestazione subordinata che non si sostanzia soltanto in un dover rispettare le decisioni organizzative e funzionali, ma è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme poste a tutela dell’incolumità fisica di tutti i dipendenti dell’azienda, e a servirsi degli strumenti e delle misure preventive messe a disposizione dall’azienda.

Questi principi sono stati dettagliatamente esposti nel D.Lgs. 81/2008 tra gli obblighi fondamentali dei lavoratori, poiché ad essi spetta l’onere di occuparsi della propria salute e sicurezza e di quella degli altri soggetti che si trovano all’interno dell’azienda, stabilendo inoltre che la responsabilità di eventuali azioni od omissioni ricade sempre sui lavoratori.

Tra i doveri principali dei lavoratori, ricadono quelli di:

  • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • Collaborare con il datore di lavoro, all’osservanza degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Rispettare le norme e le istruzioni che provengono dal datore di lavoro in materia di protezione;
  • Utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e le atre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza
  • Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza
  • Adoperare correttamente i dispositivi di protezione
  • Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
  • Non agire autonomamente in operazioni o manovre che possono comportare dei rischi per gli altri lavoratori;
  • Prendere parte ai programmi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro;
  • Sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari presso il medico competente.

IL RUOLO DEL LAVORATORE

Rispetto alla legge 626/1994 dunque, l’attuale Testo Unico ha introdotto delle novità particolarmente importanti per la figura del lavoratore. Oggi infatti viene risaltato il suo ruolo attivo, la sua partecipazione come persona direttamente impegnata nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e non più come accadeva in passato soltanto un esecutore di ordini e mansioni.

Il lavoratore è il primo garante della sicurezza in azienda. Il suo comportamento unito al suo impegno a rispettare le modalità di esercizio di lavoro, osservando le norme sulla prevenzione e sicurezza, contribuiscono ad assegnargli un ruolo attivo all’interno di quella parte dell’organizzazione aziendale che si adopera costantemente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda.

Il lavoratore è sempre tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la formazione che ha ricevuto, le istruzioni e i mezzi forniti dal datore di lavoro.

Pertanto il lavoratore, cooperando con il datore di lavoro, è chiamato a garantire un costante livello di sicurezza all’interno dell’azienda in cui lavora, adoperandosi direttamente ed immediatamente per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare dei danni non solo ai dipendenti, ma a tutti i presenti all’interno dell’azienda

Ciascun lavoratore deve:

  • Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
  • Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro
  • Deve immediatamente comunicare ai diretti superiori dell’infortunio anche se non richiede particolari cure
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti
  • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale.
  • Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza
  • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
  • Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Non rimuovere o modificare senza autorizzazioni i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
  • Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
  • Rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica esposta
  • Effettuare una pausa o un cambiamento di attività di 15 minuti ogni due ore di lavoro al videoterminale
  • Mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito, in quanto il disordine e l’ingombro possono provocare cadute e, in ogni caso, ostacoli al movimento
  • Usare le attrezzature igieniche sanitarie e segnalare eventuali disfunzioni, questo aiuta a prevenire malattie e rischi inutili
  • Mantenere il pavimento dei luoghi di lavoro e di passaggio in ordine, segnalare eventuali liquidi che possano renderlo scivoloso
  • Non occupare i percorsi di emergenza con materiali ed oggetti
  • Non chiudere o impedire la libera apertura delle porte di emergenza
  • Non imbrattare o rendere poco visibili i cartelli di segnalazione dei percorsi di fuga.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o sub appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

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