COSA È IL REDDITO DI INCLUSIONE PREVISTO PER IL 2024

cosa è il reddito di inclusione previsto per il 2024

Com’è ormai noto, dal 2024 non ci sarà più il Reddito di Cittadinanza. La misura è stata profondamente rimaneggiata dalla Legge di Bilancio, che oltre a prevedere lo stop a partire dal prossimo anno ha rivisto al ribasso l’erogazione del sussidio per i beneficiari cosiddetti “occupabili”, ovvero i cittadini da 18 a 59 anni, che riceveranno solo 7 mesi di RdC quest’anno. Con l’approvazione del decreto lavoro e la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale è arrivato un aggiornamento della misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza, che si chiamerà Assegno di inclusione.

COSA È IL REDDITODI INCLUSIONE

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Dal primo gennaio 2024, il Reddito di cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di inclusione, il nuovo strumento di contrasto alla povertà. Sono queste le ultime notizie che possiamo darvi in merito alle novità sulle misure assistenziali pesante dal Governo Meloni. Non si chiameràpiù Reddito di Cittadinanza ma Assegno di inclusione.

Si tratta del nuovo strumento di contrasto alla povertà che scatterà a partire dal primo gennaio 2024. A richiederlo, potranno essere le famiglie nelle quali sono presenti dei componenti disabili, minori o over 60 e potrà arrivare fino a 500 euro mensile moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,2 (2,3 nel caso di disabili gravi). La scala ha una variazione e vale uno per il primo componente, 0,5 per ogni altro componente con disabilità, 0,4 per gli altri componenti over 60 o con carichi di cura, 0,15 per i bambini fino a due anni e 0,10 per gli altri minori.

Sempre in quest’ultimo, è riportato che i datori di lavoro che assumeranno dal primo giugno e fino alla fine del 2023, giovani under 30 (che non studiano o lavorano), avranno un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

CHI SONO I BENEFICIARI DEL REDDITO DI INCLUSIONE

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In maniera analoga a quanto succede nel 2023 per il Reddito di Cittadinanza, la nuova misura distingue due categorie di nuclei beneficiari: quelli in cui sono presenti soggetti over 60, minori o persone con disabilità, e quelli formati da sole persone occupabili, anche monocomponente.

Nel primo caso i componenti del nucleo potranno richiedere l’Assegno di Inclusione per 18 mesi, prorogabili di altri 12, mentre per le persone considerate occupabili è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale con determinate caratteristiche.

Inoltre, sarà attivo un nuovo strumento, chiamato Supporto per la formazione e il lavoro, rivolto ai soggetti tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta e senza i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. Con il Supporto per la formazione e il lavoro sarà possibile ricevere un assegno mensile di 350 euro per 12 mesi, e intraprendere percorsi di attivazione lavorativa.

QUALI SONO I REQUISITI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

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L’Assegno di inclusione potrà essere richiesto solo dalle famiglie che hanno almeno un componente disabile, minore o over 60. Il beneficio economico potrà arrivare fino a 500 euro al mese, moltiplicato per la scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2,2 (2,3 nel caso di disabili gravi). La scala di equivalenza varia a seconda delle condizioni dei componenti della famiglia: 1 per il primo componente, 0,5 per ogni altro componente con disabilità, 0,4 per gli over 60 o con carichi di famiglia, 0,15 per i bambini fino a due anni, e 0,10 per gli altri minori.

  • Per poter richiedere l’Assegno di Inclusione occorrerà essere cittadini italiani o dell’Ue (o familiari) con diritto di soggiorno permanente o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
  • Inoltre, al momento della presentazione della domanda, bisognerà essere stati residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per il Reddito di Cittadinanza il requisito era di 10 anni. Si ricorda che l’UE aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia a causa dei requisiti stringenti per ottenere il sussidio che sono stati ritenuti non è in linea con il diritto dell’UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale.
  • Sul fronte ‘economico’ è richiesto un valore dell’Isee, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro, valore che è rimodulato nel caso di nuclei familiari con minorenni. Inoltre il valore del reddito familiare deve essere inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (presenza di figli minori, componenti con disabilità o non autosufficienti, etc.) Nel reddito familiare sono peraltro incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare. Cambia la soglia ISEE, che non dovrà essere superiore a 9.360 euro. Ai fini del calcolo del reddito familiare si terrà conto di una nuova scala di equivalenza.
  • Similmente a quanto accade per il Reddito di Cittadinanza, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente, imbarcazioni da diporto, patrimonio immobiliare ai fini Imu con un valore oltre i 150 mila euro, con l’esclusione della prima casa, conti in banca con importi superiori a 10mila euro.

COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE PER GLI OCCUPABILI

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Il nuovo reddito distingue, analogamente a quanto accade per il reddito di cittadinanza, tra nuclei formati da persone occupabili e nuclei che hanno al loro interno anche persone non occupabili.

  1. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
  2. Per i soggetti occupabili è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
    • A tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
    • A tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio
  3. Tutti i soggetti occupabili dovranno essere iscritti al “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa”, una piattaforma all’interno della quale sarà possibile trovare sia proposte di formazione che di lavoro. Inoltre, l’erogazione di sussidi per gli occupabili è subordinata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
  4. In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente o di partecipazione a programmi di politiche attive che prevedano un’indennità, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, è prevista la cumulabilità con il beneficio entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE PER I NON OCCUPABILI

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componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni non sono obbligati ma possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. L’articolo 6 del decreto lavoro stabilisce che sono esonerati dall’obbligo di partecipazione attiva ai sopraccitati percorsi di politiche attive del lavoro:

  • I beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni.
  • I componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato.
  • I componenti affetti da patologie oncologiche.
  • componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza.

IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE

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All’articolo 12 del Decreto Lavoro recentemente approvato si legge che “Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6mila euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che però non sono calcolati nella scala di equivalenza.

La richiesta di accesso a questo strumento andrà fatta attraverso la stessa piattaforma dell’Assegno di Inclusione, e il richiedente dovrà in seguito sottoscrivere il Patto per l’attivazione digitale e un patto di servizio personalizzato presso il servizio per il lavoro competente. L’interessato riceverà un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. L’erogazione in questo caso avverrà tramite bonifico.

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