DIRITTI DEL LAVORATORE

diritti del lavoratore

DIRITTI DEL LAVORATORE SECONDO IL CODICE CIVILE

  • Il lavoratore subordinato si obbliga a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
  • Il più importante diritto del lavoratore consiste nella corresponsione della retribuzione, che, in mancanza di contratto collettivo applicabile o di contratto individuale, viene determinata dal giudice, anche tenendo conto di quanto stabilito al riguardo dalla contrattazione collettiva.
  • La retribuzionedeve essere proporzionata al lavoro svolto e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
  • La donna lavoratrice e i minori hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori e, a parità di lavoro, hanno diritto alla parità della retribuzione.
  • Il lavoratore ha inoltre diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali garantite, cui non può rinunziare. ln caso di continuo e ripetuto mancato godimento del riposo settimanale e delle ferie il lavoratore può chiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno alla salute così subito.
  • Il lavoratore studente ha diritto a turni di lavoro che gli consentano di partecipare ai corsi e di prepararsi agli esami; non può essere obbligato a svolgere lavoro straordinario, tanto meno durante i riposi settimanali. ln coincidenza con gli esami da sostenere, ha diritto a ottenere permessi giornalieri retribuiti.
  • Il dipendente in servizio di leva ha diritto alla conservazione del posto. Lo stesso vale per il lavoratore che ha scelto di svolgere servizio civile (norme tuttavia da attualizzare con la recente abolizione della leva obbligatoria).
  • Il lavoratore ha inoltre diritto di svolgere attività sindacale all’interno della azienda e di aderire agli scioperi regolarmente indetti.
  • I lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o sindacali possono ottenere aspettative e distacchi sindacali.

I DIRITTI DEI LAVORATORI IN AMBIENTE LAVORATIVO

Art. 6 DPR 547/55 e art 5 D.P.R. 303/56

I lavoratori hanno diritto a lavorare in un ambiente sano e sicuro, senza subire malattie o infortuni a causa del lavoro.

L’insieme delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono, quindi espressamente mirate a garantire l’inviolabile diritto del lavoratore alla sicurezza, obbligando il datore di lavoro ad effettuare interventi al fine di ridurre al minimo i rischi e la possibilità di infortunio.

La legge impone che ciascun lavoratore divenga protagonista della propria sicurezza e di quella dei suoi colleghi di lavoro attribuendogli competenze e obblighi cui corrispondono precise responsabilità, sia di tipo amministrativo che di tipo penale (art. 93 d. lgs 626/94).

DIRITTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

I lavoratori hanno il diritto di:

  • Ricevere un adeguato controllo sanitario
  • Allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo
  • Ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro
  • Non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza

I lavoratori, attraverso la figura di un medico competente, hanno il diritto di ricevere un adeguato controllo sanitario.

La sorveglianza sanitaria (art. 41 Dlgs 81/08) comprende:

  • Una visita medica preventiva volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
  • Una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e ricevere l’idoneità alla mansione svolta
  • Una visita medica su richiesta del lavoratore, nel caso in cui il medico competente rilevi un rischio professionale
  • Una visita medica prima di essere assunti e una alla cessazione del rapporto di lavoro

I lavoratori hanno, inoltre, il diritto di allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo. I lavoratori (art. 43-44 Dlgs 81/08), in caso di pericolo imminente, possono cessare la loro attività immediatamente e mettersi al sicuro, abbandonando il luogo di lavoro. Il lavoratore, una volta abbandonato il luogo di lavoro, deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa e non può subire alcun pregiudizio, a parte nel caso in cui abbia commesso una negligenza.

Il lavoratore ha il diritto di ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoratore (art. 36-37 Dlgs 81/08) riceve un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, in relazione all’attività che sta svolgendo. Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile. Inoltre, il lavoratore deve ricevere adeguata formazione su concetti di rischio, prevenzione, danno, protezione e assistenza. La formazione deve essere periodicamente ripetuta, anche sulla base dell’evoluzione dei rischi. La modalità, i contenuti e la durata dei corsi di formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Le informazioni, i corsi di formazione e il materiale informativo in materia di sicurezza sul lavoro, ricevuto dal lavoratore non comporterà per lui alcun onere finanziario.

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