CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI

chi sono i lavoratori fragili

Per lavoratore fragile si intende quel lavoratore che ha patologie preesistenti a cause delle quali potrebbe avere conseguenze anche molto gravose in caso di infezione da covid-19. Si tratta di una condizione temporanea, e correlata all’emergenza pandemica da covid-19.

IL CONCETTO DI FRAGILITA’ DEL LAVORATORE

il concetto di fragilità che va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio.

QUANDO IL LAVORATORE È FRAGILE

La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica. La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria, attribuisce al medico competente, nominato ai sensi dell’art. 25 del DLgs 81/08, il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.

Il lavoratore è dunque “fragile”:

  • Se rientra nelle categorie dell’art. 26 del Decreto “Cura Italia” (rischio in relazione a COVID-19 derivante da immunodepressione, esiti oncologici o disabilità in condizioni di gravità ex L. 104 art. 3 comma 3).
  • Lavoratore “fragile” in quanto non rientra nelle categorie di cui sopra, ma soffre di patologie che possono incidere sulla prognosi in caso di infezione, per cui vanno previste soluzioni maggiormente cautelative.
  • Sono considerati lavoratori fragili i lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali che attesta una condizione di rischio derivante da:
    • Immunodepressione.
    • Esiti da patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento delle relative terapie salvavita.
  • In aggiunta a tali soggetti sono considerati fragili anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizioni di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La tutela inizialmente introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevedeva l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro dei seguenti soggetti al ricovero ospedaliero.
  • Fino ad ora, come detto, sono generalmente considerati lavoratori fragili gli immunodepressi, i pazienti oncologici e i disabili con 104.
  • Il decreto interministeriale che definisce chi è un lavoratore fragile alla luce dell’emergenza Covid, cambierà di fatto la platea dei lavoratori che hanno avuto diritto ad essere in smart working fino al 31 marzo. Il decreto ritiene fragile a prescindere dallo stato vaccinale chi è in dialisi, in attesa di trapianto o sotto trattamento medico per patologie oncologiche. Ancora, rientrano tra i lavoratori fragili secondo il nuovo decreto coloro che hanno subìto un trapianto o soffrono di immunodeficienze primitive e secondarie a trattamento farmacologico.
  • Fragili sono considerati anche i lavoratori che presentano tre o più condizioni patologiche tra cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, epatite cronica, obesità, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica.
  • Per quanto riguarda i lavoratori esentati della vaccinazione, per esempio gli allergici gravi, per essere considerati fragili dovranno avere un’età pari o superiore a 60 anni e presentare determinate condizioni di salute, come previsto dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero.

LE NORME ESPLICATIVE DI LAVORATORE FRAGILE

Attualmente esistono due norme esplicative della condizione di Lavoratore fragile, ciascuna con un proprio piano di applicazione:

  • L’articolo 3, comma 1, lettera b del DPCM 08.03.2020 indica come lavoratori fragili tutte le persone in età avanzata e/o chiunque sia affetto da patologie croniche o da stati di immunodepressione congenita o acquisita, ai quali si raccomanda di evitare luoghi in cui non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza equivalente ad almeno un metro e di non uscire di casa se non in caso di estrema necessità.
  • Secondo l’articolo 26 del D.L. n.18 del 17.03.2020, invece, può essere ritenuto lavoratore fragile un soggetto in possesso del riconoscimento di disabilità provvisto di connotazione di gravità come previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992 n. 104, nonché i lavoratori in grado di fornire una certificazione che attesti una condizione di rischio dovuta ad immunodepressione, patologie oncologiche o esito di terapie salvavita.
  • Ai sensi di questa seconda norma risulta evidente la necessità di un intervento preliminare e risolutivo del MMG, grazie a cui il periodo di assenza lavorativa viene considerato come periodo di ricovero ospedaliero e tramite cui viene quindi certificato lo stato di disabilità.

I CASI DEI LAVORATORI CONSIDERATI FRAGILI

Si considera un lavoratore in condizione di “fragilità” se affetto dalle seguenti malattie croniche:

  • Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive.
  • Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni.
  • Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori).
  • Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare).
  • Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato).
  • Insufficienza renale cronica.
  • Insufficienza surrenale cronica.
  • Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie).
  • Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale.
  • Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche). 
  • Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).
  • Anche la gravidanza è considerata come una condizione di ipersuscettibilità al contagio e rende un lavoratore “fragile”.

Esistono però casi di lavoratori che reputano di dover essere considerati “fragili”. Questi dipendenti, sono stati indirizzati dal datore di lavoro o dallo stesso medico competente al rispettivo MMG, ma questi, in seguito ad indicazioni contrastanti sulla possibilità di salvaguardare tali soggetti con prolungati periodi di assenza dal lavoro per malattia inviate dall’INPS, sono stati ritenuti infine ingiustificati poiché si tratta di soggetti affetti sì da patologie croniche ma non in fase di acuzie. Allo stesso tempo al Medico Competente sono giunte numerose richieste di dichiarazione di fragilità da parte di lavoratori affetti da malattie croniche di lieve entità o giustificate dall’età avanzata, considerata superiore ai 55 anni.

LA CATEGORIA DEI LAVORATORI FRAGILI

Per definire esattamente chi rientra nella categoria di lavoratori fragili il ministero della Salute è intervenuto con una circolare il 4 settembre 2020, che stabilisce che:

  • il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”. La stessa circolare spiega che non basta l’età per rientrare nella categoria, ma serve piuttosto la compresenza di fattori di salute che comportano per queste persone un maggiore rischio in caso di contagio.

Si considerano soggetti “fragili” (art.26, comma 2 del DL. 17 marzo 2020 e art.3, comma 1, lett.b) DPCM 8 marzo 2020):

  • I lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (comma 3 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104), nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, sia assicurato un periodo di assenza dal servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero (comma 1 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104).
  • I lavoratori affetti, in maniera cronica acuta, da:
    • Malattie cardiovascolari scompensate, malattie respiratorie, malattie dismetaboliche (diabete mellito tipo I e II scompensato), malattie neurologiche psichiatriche (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi), malattie autoimmuni sistemiche (artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia), malattie oncologiche (in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto).
    • Soggetti che abbiano oltre ad una età maggiore di 55 anni almeno due delle seguenti condizioni (che definiremo provvisoriamente “fattori accessori”): sesso maschile, forte e/o inveterato fumatore, obeso.

Vi consiglio l’acquisto di questi prodotti: CLICCA QUICLICCA QUA CLICCA QUICLICCA QUA CLICCA QUICLICCA QUACLICCA QUICLICCA QUACLICCA QUI

Questo articolo contiene link di Affiliazione icona Amazon (Sostienici, Grazie )

La tua donazione significa molto per continuare. Dona/rinnova il tuo sostegno ora. PAYPAL

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.