UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

DEFINIZIONI (ART. 69 d. LGS 81/08)

utilizzo delle attrezzature di lavoro
  • Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Pertanto la definizione data al termine “attrezzatura di lavoro” dal D.Lgs.81/08, ricomprende sostanzialmente la totalità degli strumenti di lavoro, dalla semplice chiave inglese alla più complessa e costosa apparecchiatura scientifica.
  • Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio
  • Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno, ovvero in prossimità, di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso
  • Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa
  • Operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 71 D. LGS. 81/08)

 Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee al lavoro da svolgere ai fini della sicurezza e della salute.

  • Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

  • Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere
  • I rischi presenti nell’ambiente di lavoro
  • I rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
  • I rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

  • Installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso
  • Oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza
  • Assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
  • Siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controlli delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è tenuto

 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20 D. LGS 81/08)

I lavoratori

  • Si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
  • Utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti.
  • Hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
  • Non vi apportano modifiche di propria iniziativa
  • Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato

OBBLIGO DEL FABBRICANTE O DI CHI IMMETTE LA MACCHINA NEL MERCATO EUROPEO

La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’ Unione Europea.

Il simbolo CE significa “Conformité Européenne”, ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza,

Possono essere commercializzate e messe in servizio solamente le macchine per

p q p , sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc. le quali il fabbricante attesti la conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine e di tutte le altre Direttive applicabili alla macchina stessa.

Tale attestazione avviene tramite la dichiarazione di conformità.

 LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

  La dichiarazione di conformità

  • Richiama con completezza le indicazioni dei recepimenti legislativi nazionali
  • Può essere redatta solo quando sia stato costituito il fascicolo tecnico della costruzione
  • Deve essere redatta nella stessa lingua della Istruzione per l’uso e quando necessario deve essere accompagnata da una traduzione nella lingua dell’utilizzatore
  • E’ essenziale che venga indicato chiaramente il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
  • Deve inoltre contenere le informazioni di carattere generale della fornitura, i dati identificativi e tecnici della macchina, nonché la dichiarazione del costruttore
  • Deve contenere la data e la firma
  • Rappresenta una formale assunzione di responsabilità della conformità della macchina ai requisiti essenziali applicabili da parte del fabbricante o del suo mandatario

Una macchina priva di marcatura CE non può essere messa in servizio.

Il marchio CE deve essere sempre ben visibile ed è assolutamente vietato apporre altri marchi che possano indurre in errore circa il significato e/o la forma grafica.

CONFORMITA’ DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE

Di seguito si elencano alcuni articoli del D.P.R. 459/9 allo scopo di informare gli operatori sui principali dispositivi e sulle caratteristiche di sicurezza di cui le macchine devono essere dotate ed a cui i costruttori, per legge, devono conformarsi.

  • – Immissione sul mercato di macchine o componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento se installati, mantenuti in perfetta efficienza, ed utilizzati conformemente alla loro destinazione e che non pregiudichino la sicurezza e la salute.
  • – Attestazione del fabbricante ai sopraccitati requisiti essenziali:
  1. Per le macchine mediante la dichiarazione di conformità “ce” di cui all’allegato I comma a) e l’apposizione della marcatura di conformità “ce” di cui all’ art. 5.
  2. Per i componenti mediante la dichiarazione di conformità “ce” di cui all’allegato II comma c
  • – L’installatore della macchina deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.
  • – Compiti e responsabilità del costruttore, con revoca degli attestati di certificazione “ce”, se le macchine non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
  • – La marcatura “ce” è apposta sulla macchina in modo visibile e deve permanere leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della macchina.

RITIRO DAL MERCATO

Per macchine e componenti di sicurezza muniti della marcatura “ce” e già immessi sul mercato, il controllo della loro conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è operato dal Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato e dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale attraverso i propri organi ispettivi, oppure avvalendosi per gli accertamenti di carattere tecnico dell’ISPESL o degli altri uffici tecnici dello stato. Se tali organismi verificano che la macchina (anche se provvista di certificazione di conformità ed utilizzata conformemente allo specifico impiego) rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, ne ordinano il ritiro temporaneo dal mercato e ne proibiscono l’utilizzo.

Chiunque venda o noleggi macchine già immesse sul mercato o in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prive del marchio “ce”, deve attestare, sotto la propria responsabilità, a chi acquista o riceve in noleggio, che le stesse sono a norma della legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

OBBLIGHI DELLE IMPRESE INSTALLATRICI

Chi installa, trasforma, amplia e fa la manutenzione, deve essere abilitato cioè possedere i requisiti tecnico- professionali previsti per legge.

Le imprese installatrici hanno l’obbligo di eseguire gli impianti a regola d’arte e di rilasciare al committente la dichiarazione di conformità.

Un lavoro è fatto a regola d’arte quando sono state seguite le norme UNI e CEI, oltre la legislazione tecnica vigente.

Per ciascuna tipologia di impianto, le relative norme tecniche fissano i requisiti necessari ai fini del mantenimento della sicurezza, tra cui:

  • Materiali
  • Caratteristiche di progettazione e di esecuzione
  • Tempistica e modalità della manutenzione, della quale va tenuta documentazione

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