QUANDO È NECESSARIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

quando è necessaria la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria di cui all’art. 218 del DLgs. 81/08 è effettuata con lo scopo di prevenire tutti gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione alle radiazioni.

Deve essere previsto un tempestivo controllo del medico competente ove si fosse riscontrata un’esposizione superiore ai valori limite.

GLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI

Appare logico attivare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici certamente per quei lavoratori che, sulla base dei risultati della valutazione del rischio, debbano indossare DPI degli occhi o della pelle in quanto altrimenti potrebbero risultare esposti a livelli superiori ai valori limite di legge (nonostante siano state adottate tutte le necessarie misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva nonché misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro). Con specifico riferimento alla radiazione ultravioletta e alla luce blu, possono essere messi in atto interventi mirati di sorveglianza sanitaria finalizzata alla prevenzione dei danni a lungo termine quando le esposizioni, anche se inferiori ai valori limite, si possono protrarre nel tempo (mesi, anni).

LA PERIODICITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è di norma annuale.

Per quanto riguarda i soggetti particolarmente sensibili, che potrebbero essere esposti ad un rischio significativo anche a valori inferiori ai limiti di legge, saranno individuate dal Medico Competente la periodicità dei controlli sanitari e le misure protettive specifiche da mettere in atto in relazione alla tipologia ed entità dell’esposizione ed alle condizioni di suscettibilità individuale emerse dal controllo sanitario.

QUALI SONO I SOGGETTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL RISCHIO

Viene di seguito fornito un elenco, da ritenersi non esaustivo, di soggetti particolarmente sensibili (ove non diversamente specificato si intende a tutto lo spettro ottico):

  • Donne in gravidanza: per quanto disposto agli artt. 28 e 183 del DLgs. 81/08 nonché all’art. 11 del DLgs. 151/01, in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura scientifica, sarà cura del Medico Competente valutare l’eventuale adozione di cautele specifiche. Particolare attenzione va riservata alla possibile azione sinergica di condizioni microclimatiche e IR: per esempio nel caso di lavoratrici operanti in prossimità di forni.
  • Minorenni: in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura scientifica, sarà cura del Medico Competente valutare l’eventuale adozione di cautele specifiche. Si ricorda comunque che la legislazione vieta di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori quali le lavorazioni nelle fonderie, la produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe e la saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica, che possono comportare esposizioni considerevoli a ROA.
  • Albini e individui di fototipo 1 per esposizione a radiazioni UV.
  • Portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme, dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosfolipidi, ecc..) per esposizioni a radiazioni UV.
  • Soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti (quali ad esempio: antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene ed il naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti come la sulfonilurea; psoraleni; acido retinoico; acido aminolevulinico, neurolettici come le fenotiazine; antiaritmici come l’amiodarone).
  • Soggetti affetti da alterazioni dell’iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, pupilla tonica).
  • Soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu.
  • Lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne, per esposizioni a radiazioni UV.
  • Lavoratori affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni UV e IR.
  • Lavoratori affetti da xeroderma pigmentosus, per esposizioni a radiazioni UV.
  • Soggetti epilettici per esposizioni a luce visibile di tipo intermittente, cioè tra i 15 e i 25 flash al secondo.
  • Ai fini della sorveglianza sanitaria devono essere cautelativamente considerati particolarmente sensibili al danno retinico di natura fotochimica i lavoratori che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens; “cristallino artificiale”), in particolare se esposti a radiazioni tra 300 nm e 550 nm,.
    Maggiori approfondimenti al merito potranno essere desunti dalle informazioni reperibili nella letteratura medica specialistica.

IL POSSIBILE PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Per i lavoratori esposti ad alte intensità di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti sarebbe opportuno, per il principio di cautela, seguire un protocollo di sorveglianza sanitaria che pianifichi la prevenzione di tutti i possibili effetti a breve e lungo termine, ipotizzati o certi, sempre mantenendo un atteggiamento di tranquillità nei confronti del lavoratore.

La sorveglianza sanitaria in questo settore dovrebbe comprendere:

  • Una visita medica preventiva, per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell’idoneità psico-fisica dei lavoratori.
  • Visite mediche periodiche per controllare l’andamento nel tempo dello stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità al lavoro specifico.
  • Visita medica straordinaria in presenza di sospetti segni clinici in occasione di variazione del rischio e in caso di esposizione accidentale.

Le visite periodiche avranno frequenza biennale o maggiore a giudizio del medico in rapporto all’entità del rischio e allo stato di salute del lavoratore.

I CONTROLLI EMATICI APPROFONDITI

In base agli ipotizzati effetti sanitari dell’esposizione finora non definitivamente dimostrati il lavoratore esposto potrebbe, per rispettare il principio di cautela, essere sottoposto a controlli ematici approfonditi comprendenti:

  • Esame emocromocitometrico.
  • Controllo di un marcatore tumorale a campione (CEA, PSA, ecc..).
  • Controllo della funzionalità del sistema immunitario (Per es. attività NK).
  • Controllo della funzionalità tiroidea (dosaggio TSH, FT3, FT4).
  • Un’altra analisi che potrebbe essere condotta per il basso costo e l’alta significatività anche su gruppi di popolazione esposta al rischio è la misura dei radicali liberi ematici.

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