LE NORMATIVE PER LA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI

le normative per la protezione dalle radiazioni

Nel 1998, l’ICNIRP (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti) ha stabilito i livelli limite per l’esposizione a radiazioni non ionizzanti che forniscono le linee guida per gli standard dei vari paesi.

In Italia, le linee guida internazionali dell’ICNIRP sono state implementate in modo molto più restrittivo con vari decreti e regolamenti (DL 381/1998, EC 519 1999, IEC 211-6, IEC 211-7, EN 50449, IEC 50413, IEC EN 50499, Decreto 81 del 2008, Decreto 123 del 2008, Decreto 179 del 2012).

Ad esempio il limite raccomandato da ICNIRP di 41 V / m per il campo elettrico, corrispondente ad un valore SAR di 0,08 W / kg, è già 50 volte inferiore al valore della soglia di 4 W / kg, mentre con il Decreto 381 / Il 1998 impone un limite di 20 V / m, che è ulteriormente ridotto a 6 V / m per gli ambienti in cui la permanenza supera le 4 ore al giorno, come nelle scuole o sul posto di lavoro.

I VALORI SOGLIA RIPORTATI DAI DECRETI

Va tenuto presente che i valori soglia riportati dai decreti e dalle regole sono i limiti di riferimento indiretto, rilevati nella condizione più facilmente misurabile, fissati in modo generico tenendo conto delle condizioni di esposizione più sfavorevoli, senza tener conto del fatto che il corpo umano assorbe energia in varie condizioni di esposizione e in particolare alle condizioni fisiche personali.

Questo è il motivo per cui questi limiti, imposti dalla legge e dagli standard tecnici, devono essere rispettati, anche se è incerto se possano o meno causare effetti dannosi alle persone esposte. Le linee guida indicano che in effetti, al di sotto di una certa soglia, l’esposizione ai campi elettromagnetici è, secondo le attuali conoscenze scientifiche, innocua; ovviamente questo non implica automaticamente che al di sopra di questi limiti l’esposizione sia dannosa.

  • La normativa specifica per le radiazioni non ionizzanti (NIR) definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

LA NORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE

A livello nazionale, la normativa in materia è costituita da:

  • Legge n. 36 del 22 febbraio 2001: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
  • DPCM 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

Questo decreto, per i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sui campi elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz, ha stabilito quanto segue: 100μT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

A titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50Hz), nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolatici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10μT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Questo decreto sui limiti di esposizione, valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per CEM di alta frequenza ha stabilito quanto segue: nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100kHz e 300GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione indicati nella Tabella 1 al decreto, intesi come valori efficaci.

LE DEFINIZIONI FORNITE DALLA NORMATIVA

La normativa fornisce le seguenti definizioni:

  • Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione dalla popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge quadro.
  • Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
  • Obiettivi di qualità:
    • Sono i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8 della Legge quadro.
    • Sono i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell’esposizione ai campi medesimi.

LE VARIE ATTIVITÀ DELL’ARPA

In materia di campi elettromagnetici, ARPA si occupa delle seguenti attività:

  • Rilascio di pareri tecnici previsionali su nuovi impianti (es. telefonia mobile, sistemi radiotelevisivi, elettrodotti) a supporto delle amministrazioni (comuni e province) ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
  • Controlli nei pressi di sorgenti già esistenti anche in seguito ad esposto/segnalazione dei cittadini.
  • Controlli di lungo periodo (monitoraggi).
  • Attività di studio, anche a supporto delle attività di pianificazione degli enti locali.
  • Realizzazione, gestione e aggiornamento del catasto regionale delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti.

L’ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NATURALI

Gli esseri umani sono esposti a campi elettromagnetici naturali e, in ragione del progresso tecnologico, artificiali (videoterminali, telefonia mobile, emittenti radio, forni a microonde ecc..). Più generalmente, il rischio da campi elettromagnetici (CEM) viene ricondotto al rischio da radiazioni non ionizzanti cui afferiscono parte dei raggi ultravioletti, le microonde, le radiofrequenze, i raggi infrarossi e i raggi laser. L’introduzione massiccia dei sistemi di telecomunicazione e dei sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica ha posto all’attenzione la problematica della valutazione di questo rischio, in considerazione degli effetti che le radiazioni elettromagnetiche hanno sulla salute.

GLI STUDI EPIDEMIOLOGICI SPECIFICI

Già dalla seconda metà degli anni 90, sia in Italia che all’estero sono stati condotti studi epidemiologici specifici, che hanno evidenziato l’esistenza di effetti sulla salute di tipo deterministico, di cui cioè esiste, ed è stata definita, una soglia di insorgenza, e la cui gravità può variare in funzione dell’intensità dell’esposizione. Fra questi vi sono, ad esempio, i danni a carico dell’apparato riproduttivo, del sistema immunitario, dell’apparato cardiocircolatorio e, per esposizioni croniche, le manifestazioni comportamentali, in particolare nella sfera dell’apprendimento e nella performance dell’esecuzione dei compiti appresi. Ancora incertezze, esistono invece, sulla capacità dei campi elettromagnetici di indurre danni di natura stocastica, quali l’insorgenza di forme cancerogene.

LA LEGGE QUADRO N. 36/01 E I SUCCESSIVI DECRETI

Con la legge quadro n.36/01 sono state dettate le prime norme sulla protezione dai campi elettromagnetici della popolazione e dei lavoratori. Nel 2007 è stata recepita la direttiva europea 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con il D.lgs 257 i cui contenuti sono stati, sostanzialmente, recepiti nel D.lgs 81/08.

LE MISURE DI TUTELA PREVISTE DAL D. LGS 81/08

Le misure di tutela previste dal D.lgs. 81/2008 attengono ai campi magnetici statici e ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz (art. 207, comma 1a) e sono specificamente mirate alla protezione dagli effetti di tipo deterministico (art. 206, comma 1).

La norma non riguarda, invece, la protezione da eventuali effetti a lungo termine (stocastici), per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità, né i rischi conseguenti al contatto con i conduttori in tensione (art. 206, comma 2), questi ultimi già coperti dalle norme per la sicurezza elettrica. È rilevante che l’art. 206, comma 1, indica come, nel relativo capo di pertinenza, vengono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro. Ciò implica che vanno valutate tutte le tipologie di esposizione. Con la legge quadro 36/01, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera f) l’esposizione dei lavoratori è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell’esercente della sorgente, anche avvalendosi dell’organo di controllo. Inoltre, il Dlgs 81/08 prescrive le norme per la protezione da alcune tipologie di effetti indiretti, quali l’interferenza elettromagnetica con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati), l’effetto propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi campi magnetici statici, l’innesco di elettrodetonatori ed il rischio incendio per scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (art. 209, comma 4, lettera d).

Data la complessità dell’ambito di intervento, è previsto che la valutazione del rischio sia effettuata da personale qualificato (artt. 181 e 209) in possesso, cioè, di specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti fisici.

Si sottolinea il principio generale contenuto nell’art. 28 e ribadito relativamente agli agenti fisici nell’art. 181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.

Ciò comporta, per quanto attiene all’aspetto della vigilanza, che resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII e l’applicazione degli specifici principi di prevenzione e protezione previsti dal Capo IV del Titolo VIII del decreto,

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