LE CAUSE DI DECADENZA DEL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

le cause di decadenza del supporto formazione lavoro

Il supporto per la formazione e il lavoro è un’indennità di 350 euro al mese per i cosiddetti “occupabili” che accetteranno di essere inseriti in un percorso formativo volto all’inserimento nel mondo del lavoro; ovvero le persone che accetteranno di partecipare a corsi di formazione obbligatori o attività di pubblica utilità riceveranno un bonifico di tale somma direttamente dall’INPS.

Questa indennità ha una durata di 12 mesi e non è rinnovabile. Si potrà inoltrare la domanda per aderire al programma a partire dal primo settembre 2023. Il supporto per la formazione e il lavoro è un ammortizzatore sociale che sostituisce, in minima parte, il reddito di cittadinanza.

LE CAUSE DI DECADENZA

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Nel caso in cui il beneficiario o uno qualsiasi dei membri «attivabili al lavoro» della famiglia beneficiaria dovessero comunque rifiutare un’offerta di lavoro il sussidio decadrà immediatamente. Come quelli dell’assegno per l’inclusione, anche i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro devono accettare qualsiasi offerta di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza dal luogo di residenza, a patto che sia a tempo pieno o part-time non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno, e che rispetti i minimi salariali previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Per i contratti a tempo determinato non è possibile rifiutare le offerte di lavoro entro gli 80 chilometri dal domicilio del beneficiario. In più il nucleo familiare perde il diritto al nuovo sussidio se uno dei componenti occupabili non si presenta ai servizi sociali o al servizio per il lavoro competente o se non partecipa alle iniziative di carattere formativo organizzate nel percorso di riqualificazione professionale.

Per il 2023 i fondi previsti per il supporto per la formazione e il lavoro sono pari a 122 milioni di euro, mentre saranno di 1,5 miliardi nel 2024 e 600 milioni nel 2025.

L’indennità sarà versata per 12 mesi e non sarà rinnovabile. In questo lasso di tempo il beneficiario dovrà seguire i corsi di formazione e svolgere servizi di pubblica utilità, in caso di un assenze ripetute si perderà l’indennità. Attraverso il SIISL il beneficiario riceverà inoltre offerte di lavoro in base al proprio profilo. Secondo il Decreto Lavoro, in caso di rifiuto di congrue proposte di lavoro (ovvero a tempo indeterminato o determinato con salario minimo previsto dai contratti collettivi, a non più di 80km da casa in caso di tempo determinato), si potrà perdere l’indennità.

QUANDO SI DECADE DAL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

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Il Decreto attuativo prevede la decadenza dal Supporto per la formazione e il lavoro per ciascun beneficiario di SFL:​

  • In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti.
  • Non comunica ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura entro 15 giorni dall’evento modificativo.
  • Non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare entro un mese dalla variazione.
  • Non si presenta presso il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo.
  • Non sottoscrive il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero.
  • Non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione.
  • Non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro. Il soggetto che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio.
  • Effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore.
  • Non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del reddito familiare entro 15 giorni dall’evento modificativo.
  • Viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro.
  • In caso di condanna in via definitiva del beneficiario per specifici reati. Nei casi diversi da quelli relativi alla condanna in via definitiva del beneficiario SFL, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Il Decreto 8 agosto 2023 specifica anche che:

  • In caso di mancata conferma dell’attività rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l’INPS sospende il beneficio.
  • In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio.

QUANDO SI SOSPENDE IL BENEFICIO

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Nella circolare sono indicate le ipotesi in cui si decade dal beneficio.

Si decade dal beneficio, ad esempio:

  • Se non ci si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo.
  • Se non si partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.
  • Se non si frequenta regolarmente un percorso di istruzione funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione.
  • Se non si rispettano gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo.

L’erogazione del beneficio è invece sospesa in una serie di ipotesi.

Tra queste:

  • Quando al beneficiario o al richiedente è applicata una misura cautelare personale o è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati nella circolare.
  • Quando il beneficiario o il richiedente è dichiarato latitante o si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

LA STRETTA “ANTI FURBETTI”

Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal Supporto per la formazione e il lavoro, il Decreto lavoro convertito in legge e il Decreto 8 agosto 2023 hanno intensificato i controlli. Il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha a tal fine accesso:

  • A tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS.
  • Alle informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il beneficio.

I controlli ispettivi sull’SFL sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.

LE SANZIONI

Oltre a un attento monitoraggio, previste anche pene più severe per i furbetti che riscuotono il sussidio senza averne diritto. Il testo del Decreto Lavoro divenuto legge nello specifico, prevede reclusione:

  • Da 2 a 6 anni per false dichiarazioni o documenti falsi.
  • Da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.

LA CUMULABILITÀ

Il decreto lavoro convertito in legge e il decreto 8 agosto 2023 hanno confermato che il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con:

  • Il reddito di cittadinanza e la nuova pensione di cittadinanza.
  • Ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione (come NASPI o DISS COLL per esempio).

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