LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE

la valutazione dell'esposizione al rumore

La valutazione va eseguita in tutte le imprese, che potenzialmente possono presentare il rischio rumore, da tecnici, attraverso la consultazione del RSPP dei lavoratori e sotto la responsabilità del datore di lavoro. La soglia di allarme è indicata dal valore di azione, l’inferiore è di 80 dB(A) e il superiore di 85 dB(A), per 8 ore di esposizione.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE PER L’APPARATO UDITIVO

Gli effetti uditivi hanno come organo bersaglio l’apparato uditivo, con una possibile compromissione e recupero incompleto delle funzionalità uditive. Ai fini della prevenzione di tali effetti vanno applicati i criteri valutativi ed i valori di azione prescritti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo II.   

L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi; nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).  

Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile si può ricorrere alla cosiddetta “giustificazione” che non è necessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un po’ più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio.

QUANDO LA VALUTAZIONE PUO’ CONSIDERARSI COMPLETA

Una valutazione con misurazioni può ritenersi completa se:  

  • Definisce i LEX e Lpicco,C degli esposti a più di 80 dB(A) e 135 dB(C).
  • Individua i fattori accentuanti il rischio (es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi…), come identificati dall’art.190, comma 1.
  • Individua le aree e delle macchine a forte rischio (LAeq > 85 dB(A) e LCpicco > 137 dB(C)).
  • Definisce le misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio (il PARE, come da UNI/TR 11347:2010).
  • Valuta l’efficienza e l’efficacia dei DPI-uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori.  

CASI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rumore deve confluire nel più generale Documento di valutazione dei rischi.

Casi particolari di valutazione del rischio sono quelli finalizzati alla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento, da redigere preliminarmente l’affidamento di un contratto d’appalto nel settore dei cantieri temporanei e mobili) e alla stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da redigere preliminarmente l’avvio dell’attività di un contratto d’appalto in tutti i casi in cui non è previsto il PSC). 

LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI EXTRAUDITIVI

Andrà valutato il rischio in relazione alla possibile insorgenza di effetti extrauditivi dovuti al rumore nei seguenti ambiti:

  • Attività scolastiche, ricreative, sportive e assimilabili.
  • Uffici.
  • Laboratori di analisi e di ricerca.
  • Attività sanitarie.
  • Attività commerciali.

I livelli di esposizione sonora rilevabili in questo tipo di ambienti solitamente non dovrebbero essere di entità tale da causare danni all’apparato uditivo, pertanto non è generalmente appropriato utilizzare i criteri valutativi prescritti dal D.lgvo 81/2008 al titolo VIII Capo II, basati sulla valutazione del LEX,8h ed il confronto con i valori limite di esposizione, valevoli per la prevenzione degli effetti uditivi del rumore.

La valutazione del rischio rumore per questo tipo di ambienti va inquadrata nell’ambito della prevenzione dell’insorgenza di effetti extrauditivi, quali fenomeni di disturbo e di disagio, che possono avere importanti effetti sulla salute dei lavoratori.

COSA BISOGNA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

È necessario considerare:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo.
  • I valori limite di esposizione e i valori di azione.
  • Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore.
  • Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni.
  • Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni.
  • Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
  • L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore.
  • Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale.
  • Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
  • La disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possano essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.

I rilievi avranno cadenza almeno quadriennale e saranno comunque ripetuti nel caso avvengano cambiamenti nell’organizzazione, nel tipo di lavorazioni o nella collocazione delle macchine.

COME SI EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Il primo passaggio è la valutazione del rischio, che può avvenire sulla base della conoscenza della rumorosità indotta dalle attrezzature (ad es. dati del fornitore, dati di letteratura, banche dati) o da misure eseguite con idonea strumentazione, dalla conoscenza del tipo e durata dell’esposizione.

Tale valutazione va eseguita sulla base del livello, del tipo e della durata dell’esposizione, dei valori limite previsti, degli effetti derivanti da interazione fra rumore, sostanze ototossiche e vibrazioni, delle informazioni sanitarie nonché della disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito.

Il decreto 195/2006 prevede 3 tipi di misurazioni del rumore:

  1. Esposizione giornaliera del rumore misurato nell’arco di una giornata lavorativa di 8 ore.
  2. Esposizione settimanale al rumore misurato per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di 8 ore.
  3. Pressione acustica di picco cioè il valore massimo della pressione acustica.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI

Il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici per identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

  • La valutazione dei rischi fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
  • La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
  • I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
  • Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.
  • La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione del rischio, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
  • Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
  • In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V.
  • Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

VALUTAZIONE DEL RUMORE IMPULSIVO

Il datore di lavoro, nel valutare i rischi da esposizione a rumore, deve tenere conto dell’eventuale presenza di rumori impulsivi.

La misurazione dell’esposizione a rumore impulsivo e avvenuta sulla base di due percorsi:

  • Determinazione del Lpicco, per cui si utilizza l’impulso di massima ampiezza fra tutti quelli prevedibili. Il livello Lpicco cosi misurato e stato confrontato con i valori di azione e con il valore limite, previsti dall’articolo 189 del D.Lgs. 81/08.
  • Determinazione del carattere impulsivo dei segnali ai quali viene esposto il soggetto, effettuando la verifica proposta dalla norma UNI 9432:2011 al punto 3.9, per cui un segnale può essere considerato impulsivo quando soddisfa il seguente criterio:

ΔKI = LAeq,I – LAeq ≥ 3 dB(A) dove:

  • LAeq,I rappresenta il livello equivalente ponderato A, rilevato con la costante di tempo Impulse.
  • LAeq rappresenta il normale livello equivalente ponderato A.

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