INFORTUNIO SUL LAVORO

DEFINIZIONE

infortunio sul lavoro

Si definisce infortunio sul lavoro ogni evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto o anche semplicemente in occasione di lavoro, dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni. Si tratta del sintomo più evidente del mancato rispetto degli obblighi di prevenzione previsti per tutelare la salute dei lavoratori. Ai fini previdenziali l’astensione dal lavoro deve determinarsi per più di tre giorni.

Elementi essenziali sono quindi:

  • Un evento traumaticodal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte
  • Un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • Una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni

Con questo concetto si fa riferimento ad un evento che segue ad una azione intensa e concentrata nel tempo che causa le lesioni (o la morte) del lavoratore. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un’incudine non correttamente ancorata, cada sul piede di un operaio spezzandolo.
La normativa in tema di infortunio, e in particolare la nozione di causa violenta, è stata però interpretata nel tempo in modo sempre più ampio, tanto che si fanno rientrare nel concetto anche tutta una serie di reazioni psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress o di fatica dovuti alle condizioni concrete di lavoro.

La causa violenta deve essere idonea per intensità e tempo a causare il danno. Sono considerati infortuni sul lavoro anche gli eventi verificatisi “in itinere”, ovvero durante il percorso abitazione-luogo di lavoro.

La legge prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi e che copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere).

CAUSE DEGLI INFORTUNI

Le cause degli infortuni possono essere dovute sia a carenza di tipo organizzativo, sia all’inidoneità di condizioni tecniche di ambiente, macchine, impianti ed attrezzi, sia alla mancanza o insufficienza di segnaletica o di dispositivi di protezione individuali o collettivi, sia infine, a comportamenti errati da parte degli stessi infortunati o da altri lavoratori.

Non è sempre agevole stabilire, tra le varie cause di un infortunio, quali di esse sia stato determinante.

In ogni caso, qualora nella produzione di un infortunio, siano intervenute carenze organizzative o tecniche, l’eventuale concomitanza di errore comportamentale del lavoratore non esclude le responsabilità legate alla omissione delle misure organizzative o tecniche; d’altra parte, l’idoneità delle condizioni organizzative e tecniche non è da sola sufficiente a prevenire gli infortuni, poiché anche la migliore situazione organizzativa e tecnica può essere vanificata da un comportamento imprudente, negligente o imperito.

Per questo motivo, la più modesta cultura, previdenziale, anche giuridica, pone in grande rilievo gli interventi di formazione ed informazione e attribuisce fondamentale importanza al comportamento prudente, diligente e collaborativo dei lavoratori

CAUSE DI INFORTUNIO SOGGETTIVE:

  • Disattenzione
  • Imprudenza
  • Imperizia
  • Fattori personali
  • Insufficienza di cognizioni tecniche e professionali

CAUSE DI INFORTUNIO OGGETTIVE

  • Impianti difettosi, insufficientemente protetti, deteriorati
  • Attrezzi non idonei o deteriorati
  • Mancanza o insufficienza di segnalazioni o di indicazioni
  • Mancanza o insufficienza di protezioni individuali o collettive
  • Condizioni ambientali (la temperatura in eccesso o in difetto)
  • La ristrettezza dell’ambiente di lavoro, il disordine, l’insufficiente o eccessiva illuminazione

DIFFERENZA CON LA MALATTIA PROFESSIONALE

Si differenzia dalla malattia correlata, o malattia professionale, termine che identifica una patologia provocata da un agente presente nell’ambito lavorativo che abbia contribuito nel corso del tempo, mesi o anni, al manifestarsi della patologia.

L’incidente sul lavoro viene associato, in genere, ad ambienti lavorativi come fabbriche, opifici o cantieri.

Secondo le statistiche INAIL la prima causa di infortuni mortali sul lavoro è data dagli incidenti stradali, tra cui sono compresi quelli che avvengono durante il tragitto per recarsi da casa al lavoro e viceversa (i così detti infortuni in itinere).

Ne consegue che ogni politica di prevenzione e di lotta contro gli infortuni sul lavoro non può limitarsi all’ambiente classico di lavoro, ma deve necessariamente estendersi agli interventi riguardanti la sicurezza stradale, in grado di incidere nella diminuzione del rischio derivante dalla circolazione degli autoveicoli.

DOVERI DEL LAVORATORE

In caso di infortuno sul lavoro il lavoratore deve informare il datore di lavoro.

In caso di malattia professionale il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile se causa astensione dal lavoro.

REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Nell’ambito della valutazione del rischio, come previsto dal D. Lgs 81/2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro, e nella predisposizione di misure di prevenzione, è importante la raccolta da parte del datore di lavoro di tutte le informazioni sugli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro dell’infortunato di almeno un giorno. Tale annotazioni devono essere contenute in un registro apposito, denominato “registro degli infortuni”. Le informazioni registrate devono:

  • Essere ordinate cronologicamente
  • Contenere dati anagrafici del lavoratore
  • Descrivere le circostanze dell’incidente
  • Riportare le date di abbandono e ripresa del lavoro.

Dunque risulta efficace la predisposizione di schede da compilarsi nel caso di infortunio, allo scopo di migliorare la prevenzione e rendere più completa e accurata la raccolta dei dati.

INFORTUNIO IN ITINERE.

La legge comprende all’interno della categoria dell’infortunio sul lavoro anche quello che si verifica nel tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro (si parla in questo caso di infortunio in itinere).

L’infortunio in itinere è quello che si verifica al lavoratore mentre percorre il tragitto che porta da casa al lavoro e viceversa.

Si parla infatti di occasione di lavoro per intendere che deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’infortunio in itinere è l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro.

E’ considerato un infortunio sul lavoro se sussiste un nesso tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa.

In caso di infortunio occorso durante l’uso del veicolo privato, l’uso di tale attrezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi.

COPERTURA ASSICURATIVA

La legge (con il D.Lgs n. 38 del 2000) ha espressamente previsto che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965).

Ovviamente per potere essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro. Per questo motivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni che non sono necessarie l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo.

DENUNCIA

In caso di infortunio il lavoratore deve essere accompagnato al pronto soccorso, dove gli viene rilasciato il primo certificato medico. Successivamente il lavoratore deve inviare tale certificato al datore di lavoro, il quale, se la prognosi supera i tre giorni di astensione lavorativa, deve presentare entro due giorni la denuncia di infortunio alla sede INAIL competente, con allegato il certificato medico. In caso di infortunio mortale, la denuncia deve essere inoltrata entro 24 ore.

In caso di infortunio lieve (prognosi inferiore a tre giorni) il lavoratore deve informare il datore di lavoro dell’avvenuto infortunio, ma quest’ultimo non è tenuto a inviare la denuncia all’INAIL.

Per prognosi maggiore di 40 giorni c’è l’obbligo di referto. Tale obbligo prevede l’invio del referto da parte del medico all’autorità giudiziaria, in base all’art. 365 e 583 del codice penale e l’art. 334 del codice di procedura penale.

La denuncia all’ASL (azienda sanitaria locale) di malattia professionale libera dall’obbligo di referto. In ogni caso, una copia del certificato medico per la malattia professionale, con gli esiti degli accertamenti medici specialistici eseguiti deve essere consegnata al lavoratore.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Per tutelare i lavoratori vittime di infortunio la Legge ha previsto (con il D.P.R. n. 1124 del 1965) una specifica assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo tanto più pesante quanto più è stato grave l’evento traumatico e quanto più gravi sono le conseguenze che sono derivate.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

L’infortunio sul lavoro, per definizione, comporta sempre una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Queste ipotesi sono anche sanzionate dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colpose e di omicidio colposo (nei casi, più gravi, nei quali all’evento lesivo segue la morte del lavoratore).

In entrambi i casi la colpa del datore di lavoro (o degli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro) consiste nella mancata osservanza delle regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Nel caso di omicidio colposo, l’azione penale viene esercitata d’ufficio dal Procuratore della Repubblica non appena viene informato del fatto.
Le lesioni colpose, invece, per essere perseguite necessitano in linea di massima di una denuncia (la c.d. querela) da parte dell’infortunato.
Tuttavia, la legge prevede che nei casi di infortunio più gravi, se la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica – che deve essere comunque informato dall’INAIL – è tenuto ad esercitare l’azione penale d’ufficio (senza quindi che sia necessaria una querela da parte dell’infortunato).

Tra le sanzioni amministrative si ricorda in particolare l’ordine di sospensione dell’attività di impresa (previsto dall’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008) che può essere emanato in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di prevenzione degli infortuni. Questo provvedimento però ha natura discrezionale. Ciò significa che l’Autorità Amministrativa non è obbligata ad emetterlo.

Anche se spesso le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/2008 hanno carattere pecuniario (consistono cioè nell’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di multa o di ammenda) la differenza con le sanzioni amministrative pecuniarie è profonda.

LA RESPONSABILITA’ PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE

Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce una lunga serie di obblighi che sono finalizzati a rimuovere i pericoli per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori nel momento in cui svolgono la loro attività alle dipendenze del datore di lavoro. Le sanzioni riguardano esclusivamente la violazione di questi obblighi che potrebbero essere definiti obblighi precauzionali.
Quando invece  si verifica un infortunio sul lavoro oppure un lavoratore contrae una malattia professionale e contemporaneamente risulta che il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza e che la malattia o l’infortunio si sono verificati proprio a causa dell’inosservanza di questi obblighi, il datore di lavoro (insieme agli altri soggetti che ha eventualmente delegato a seguire la sicurezza) può andare incontro alle pene previste dalla legge penale per i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose.

Questi reati, peraltro, prevedono delle aggravanti (cioè degli aumenti della pena che viene poi stabilita dal Giudice) quanto appunto il fatto si è verificato in seguito alla violazione delle regole in materia di prevenzione degli infortuni.

L’art. 2087 del codice civile è una disposizione che viene ormai interpretata dai Giudici come una norma che impone al datore di lavoro degli obblighi c.d. contrattuali, degli obblighi cioè che pur essendo previsti dalla legge, sono operativi come se fossero contenuti all’interno di un contratto stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Ciò comporta che il lavoratore per poter ottenere il risarcimento non è obbligato a dimostrare che il datore di lavoro non si è attenuto alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza. Il danneggiato, infatti, in questo caso potrà limitarsi ad affermare che l’imprenditore non ha rispettato le regole, mentre starà al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutti gli strumenti utili per evitare il verificarsi del danno.
Ovviamente il lavoratore dovrà dimostrare che la propria malattia o l’infortunio sono dovuti all’inosservanza delle regole che lui dichiara essere state violate dal datore di lavoro (è la c.d. prova del nesso causale).

 

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL’INAIL

Se vi sono i presupposti per l’accoglimento della domanda l’INAIL eroga le prestazioni che consistono principalmente nel pagamento di somme di denaro (sotto forma di pagamento in un’unica soluzione o di rendite, ossia la corresponsione di somme di denaro a rate).

PROCEDURA DI AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA

All’atto dell’erogazione della prestazione l’INAIL stabilisce l’entità della malattia che, tuttavia, con il passare del tempo può aggravarsi (oppure in parte diventare meno grave). Per questo motivo il lavoratore può inviare all’INAIL una domanda di aggravamento, detta anche domanda di revisione, richiedendo una nuova visita di verifica. Anche l’INAIL può, dal canto suo, effettuare la stessa richiesta.

La prima domanda  può essere effettuata dopo 6 mesi dal momento in cui è terminato il periodo di inabilità temporanea assoluta.

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