DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

documento valutazione rischi

Tutte le aziende devono redigere ed aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dal numero di dipendenti un documento che riguarda la valutazione del rischio (DVR), così come previsto art. 28 del D.Lgs 81/08.

Il DVR è il documento nel quale vengono registrate annotate e rese evidenti sia al personale dell’impresa che agli enti preposti al controllo e alla vigilanza, le valutazioni e le conseguenti misure preventive finalizzate alla riduzione del rischio.

Tale documento riguarda ogni azienda di ogni settore e tutti i lavoratori di ognuna di esse. In caso di costituzione di nuova impresa, va redatto entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e aggiornato al pari passo a ogni cambiamento che concerne l’impresa.

Viene custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva. Il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) ne potrà usufruire ogni qualvolta lo richieda, e costituisce atto da esibirsi agli organi di vigilanza ed ispettivi nel caso di controlli in azienda.

Le novità per il DVR sono contenute negli artt. 28 e 29 del Testo Unico sulla Sicurezza.
Il primo riguarda l’oggetto della valutazione dei rischi, ovvero tutti i fattori che possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso quelli che causano stress da lavoro correlato.

Il DVR deve avere una data certa. Il Garante ha esplicato il concetto di apposizione di una data certa richiamando gli artt. 2704 e 2705 del c.c..

Bisogna perciò far porre sul DVR:

  • Un timbro in un ufficio postale (art.8 D.Lgs. 261/99);
  • Apporre una marca temporale se è un documento informatico;
  • Apporre un’autentica, depositare il documento o vidimare un verbale in conformità alla legge notarile;
  • Registrare il documento a norma di legge in un ufficio pubblico.

CHI DEVE COMPILARE LA VR E DVR

La VR e il DVR devono essere fatti dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, medico competente, consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’obbligo di realizzare il processo di valutazione, di controllo e di gestione dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente il datore di lavoro, ma a tale processo devono comunque partecipare i dirigenti e i preposti che sono depositari di importanti conoscenze e titolari di obblighi.

Il coinvolgimento di tutti i lavoratori risulta indispensabile per:

  • Identificare i pericoli
  • Identificare i lavoratori esposti e le modalità di esposizione
  • Definire le misure di prevenzione e protezione
  • Verificare l’efficacia ed efficienza delle misure adottate

L’incarico per la stesura del DVR consiste in:

  • Sopralluogo in sito
  • Verifica del documento attinente la sicurezza
  • Analisi e individuazione dei rischi
  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare, compresa la formazione
  • Elaborazione, consegna e spiegazione del documento al management
  • Mantenimento del documento DVR aggiornato in base ai cambiamenti aziendali e/o legislativi

ESCLUSIONE DELLA COMPILAZIONE DEL D.V.R.

Sono escluse dalla compilazione del DVR:

  • Le aziende individuali
  • Aziende a conduzione familiare

Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è possibile più effettuare l’autocertificazione, in cui si dichiari di aver effettuato la valutazione.

Per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori la valutazione può essere fatta seguendo le procedure standardizzate.

CONTENUTO DEL DVR

Per attestare l’avvenuta valutazione dei rischi il datore di lavoro redige un documento contenente:

  • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi nella quale vengono specificati i criteri adottati per la valutazione dei rischi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori
  • L’individuazione delle misure da adottare per la prevenzione e la protezione individuale e collettiva dei lavoratori
  • Le procedure per attuare le misure di prevenzione indicate e chi, fra tutti i lavoratori in possesso di competenze e poteri adeguati, deve provvedervi
  • L’individuazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) ossia qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che minacciano la salute e la sicurezza durante il lavoro
  • Il programma delle misure in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, da adottare nel tempo per garantire sempre i livelli di sicurezza.
  • I nominativi delle figure di riferimento: Il nominativo dell’RSPP, dell’RLS (o dell’RLST) e del medico competente che ha partecipato alla redazione del DVR
  • L’elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

La relazione tecnica di valutazione dei rischi predisposta dal SPP è una parte del DVR che deve contenere anche queste indicazioni.

REVISIONE DEL DVR

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni. La revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche.

In ogni caso il documento va immediatamente rielaborato:

  • In occasione di ogni modifica al processo lavorativo o alla organizzazione del lavoro che può apportare variazioni dei livelli di rischio significativi
  • In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • A seguito di infortuni significativi
  • Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità

IL DUVRI (documento unico valutazione dei rischi da interferenza)

Il datore di lavoro committente di un’azienda ha l’obbligo di redigere qualora affidi ad un’impresa appaltatrice esterna lavori o servizi da svolgere all’interno dell’azienda. Tale obbligo è stato introdotto dalla normativa per la sicurezza sul lavoro dal D. Lgs 81/08.

A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. E’ un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. Il DUVRI va elaborato tra diversi soggetti che prendono parte ad una attività che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto. E’ pacifico che il DUVRI prende spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI ma solo ed esclusivamente quelle attività che apportano rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.

REDAZIONE DEL DUVRI

La redazione del DUVRI è il risultato della cooperazione tra il datore di lavoro dell’impresa committente e quella affidataria, predisposto per ridurre al minimo i rischi da interferenza. Viene allegato al contratto d’appalto e adeguato in funzione dell’avanzamento dei lavori svolti dall’impresa appaltatrice. La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto d’appalto.

La redazione del DUVRI non è obbligatoria nei seguenti casi:

  • Quando vi sia un appalto o un subappalto della durata inferiore a due giorni
  • Quando il contratto è di fornitura di servizi di natura intellettuale
  • Quando il contratto è di consegna di materiali o di attrezzature

Anche nei casi sopra descritti l’obbligo decorre quando vi sono rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici.

Il datore di lavoro è sempre il responsabile della redazione del DVR, che può essere consultato esclusivamente all’interno dell’azienda. Il committente dell’appalto, che ha il compito di raccogliere tutte le informazioni da tutti i singoli contraenti, è responsabile della redazione del DUVRI.

SCOPI DEL DUVRI

I principali scopi del DUVRI sono:

  • Valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (uso sostanze pericolose, presenza di rischio chimico, intralcio della via di fuga)
  • Indicare le misure adottate per eliminare i rischi
  • Indicare le misure adottate per ridurre i rischi al minimo
  • Verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati
  • Accertare che le maestranze incaricate siano in regola con le posizioni assicurative INAIL

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