I CONTROLLI PREVISTI PER IL GREEN PASS

i controlli previsti per il green pass

Il D.L.127/2021 reca “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Le misure contenute nel decreto diventano operative a far data dal 15 ottobre 2021.

 IL CONTROLLO DEL GREEN PASS

  • Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.
  • I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
  • Resta dunque un margine di manovra, utile soprattutto in questa fase iniziale, per coloro i quali sono in attesa di certificazione e ancora non ce l’hanno a disposizione: la frase sembra incoraggiare dunque alla sollecita vaccinazione al fine di non restare in sospensiva dal lavoro.

IL D.L. 127/2021 RIGUARDO I CONTROLLI

  • Con un D.P.C.M. il Governo ha dato la facoltà di anticipare il controllo dei requisiti del dipendente, entro e non oltre 48 ore prima dall’orario di entrata in servizio del lavoratore o della lavoratrice.
  • Recita infatti il D.P.C.M.: “Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica” possono richiedere la prova del ai lavoratori il possesso del green pass ovvero il possesso di certificato di esito negativo al COVID-19 ottenuta tramite test molecolare, anche salivare o tramite test antigenico, indicando la data dell’effettuazione del test “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro.
  • Ove non si sia seguito il criterio dell’anticipazione del controllo, il datore di lavoro o il suo delegato, individuato con atto scritto, dovranno effettuarlo, preferibilmente prima dell’inizio dell’attività da parte del lavoratore.

GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tutte le osservazioni sollevate in tema privacy sono ormai alle spalle da tempo: c’è il placet del Garante e c’è un obbligo di monitoraggio in capo al datore di lavoro. L’obbligo di green pass non è soltanto in capo ai dipendenti, ma a chiunque acceda all’area di lavoro (fattorini, corrieri, fornitori, partner). Per il datore di lavoro v’è dunque una vera funzione di presidio, a salvaguardia del luogo di lavoro e di chi vi opera.

Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali – che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

I DIPENDENTI PRIVI DI GREEN PASS

  • I dipendenti che, al momento del controllo iniziale, sono stati individuati come privi di green pass o di certificazione negativa ottenuta tramite test molecolare anche salivare o tramite test antigenico – nei limiti di durata di tali certificazioni che, lo ricordiamo, è di 72 ore per il test molecolare e di 48 ore per quello antigenico – non potranno essere fatti accedere all’impianto aziendale o, nel caso del personale viaggiante, fatti accedere alla cabina di guida del proprio camion e dovranno essere considerati come “assenti ingiustificati”.
  • Ad essi non potrà essere corrisposta la paga relativa al giorno (o ai giorni) di durata dell’assenza e tale motivazione dovrà essere riportata nella busta paga e sul LUL allo scopo di giustificare la mancata corresponsione della retribuzione
  • Le conseguenze per il lavoratore costretto a casa sono chiaramente esplicitate:
    • In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • L’art. 9-septies, co. 5 prevede anche l’obbligo per i datori di lavoro di individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2”. In questo caso, è necessario che, anche ai fini di trasparenza, il soggetto incaricato di accertamento e contestazione sia formalmente designato, riconoscibile e portato a conoscenza, con apposita comunicazione, ai lavoratori.
  • Il datore di lavoro o il suo delegato, ove nel corso di controlli a campione effettuati sui lavoratori durante la loro attività, dovesse riscontrare in qualche dipendente la mancanza del green pass o della certificazione di test con esito negativo in corso di validità, è tenuto a procedere al suo immediato allontanamento dal luogo di lavoro, a contestargli la violazione ed a comunicare tale accertamento al Prefetto che è l’autorità incaricata dell’irrogazione della sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00.

LE CONSEGUENZE DISCIPLINARI

  • Per il lavoratore che comunichi il mancato possesso del Green Pass o della certificazione di test negativo prima dell’ingresso nel poso ti lavoro, il titolare dovrà limitarsi a considerarlo, a partire da subito, quale assente ingiustificato – con le conseguenze sopradescritte riguardo alla retribuzione – ma non potrà attivare alcun procedimento disciplinare a suo carico, ferma restando l’attuale inesistenza di un obbligo vaccinale.
  • Diverso è il caso del lavoratore che senza alcuna comunicazione preventiva, venga controllato durante la propria attività e scoperto privo del green pass o della certificazione. In tal caso, in aggiunta alle conseguenze retributive ed alla comunicazione al prefetto, l’azienda potrà attivare, a carico del dipendente la procedura per l’irrogazione della sanzione disciplinare ex art. 32 del CCNL, con la motivazione che da tale comportamento ne sia derivato un pregiudizio all’igiene o alla sicurezza dell’azienda, sanzione che può consistere, a seconda della gravità del comportamento e dei suoi effetti sul ciclo operativo dell’impresa, nella multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all’Istituto di Previdenza Sociale ovvero nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
  • Si tenga conto che l’Azienda, ove non fosse stata informata dal lavoratore nei termini sopradescritti (48 ore prima della presa di servizio) potrà chiamare il dipendente a rispondere degli eventuali danni subiti dall’impresa per le conseguenze che tale omessa informazione potrà determinare. Ad esempio, nel settore dell’autotrasporto, potrebbe determinarsi un danno al committente per l’impossibilità di effettuazione del servizio, pur in presenza di specifico obbligo contrattuale previsto ovvero per un ritardo che pregiudichi l’attività del destinatario della merce (ad. Es. nell’approvvigionamento just-in-time di un impianto o di un punto vendita).

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