LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE RADIAZIONI OTTICHE

la valutazione del rischio delle radiazioni ottiche

L’art. 181 del D. Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, mentre l’art. 180 precisa che per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all’art. 180.

L’OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI VALUTARE IL RISCHIO

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio derivante dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La violazione dell’obbligo di valutazione del rischio costituisce, per il datore di lavoro, contravvenzione sanzionata alternativamente con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400

COME SI EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALLE ROA

Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali ( ROA) lo schema di flusso consigliato è il seguente:

  1. Conoscenza delle sorgenti: è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (attenzione a non limitarsi a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed acquisirne i dati forniti dai fabbricanti o, in loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in letteratura che trattano sorgenti analoghe. Utilizzare, ove disponibile, la classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche specifiche o la conformità a standard tecnici, può consentire la “giustificazione” che permette di non effettuare una valutazione approfondita del rischio in quanto trascurabile ovvero di stabilire direttamente (senza effettuare misurazioni) il superamento o meno dei valori limite.
  2. Conoscenza delle modalità espositive: tutte le attività che comportano o possono comportare l’impiego di sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo; in particolare devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se possibile, i “layout” o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per potere valutare i lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione è importante acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali riflessioni.
  3.  Esecuzione di misure: nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche Le misure devono essere eseguite con strumentazione adeguatamente tarata, dotata di caratteristiche idonee ai parametri da rilevare.
  4.  Esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.: dall’irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l’irradianza efficace).
  5. Confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.

GLI UTILI RIFERIMENTI PER LA CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

  • Utili riferimenti per la conduzione della valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) non coerenti sono presenti nell’allegato A delle norme UNI EN 14255-1 e UNI EN 14255-2.
  • Tale approccio può essere esteso alla valutazione del rischio da radiazioni laser che ha valido riferimento anche nella norma CEI EN 60825-1 e nelle guide per l’utilizzatore (CEI 76 fascicolo 3849R e fascicolo 3850R per le varie applicazioni) e nella norma CEI 76-6”.
  • Coordinamento Tecnico delle Regioni, “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro –  Indicazioni operative”, in collaborazione con l’ISPESL, Documento n° 1-2009, Revisione 02, approvata il 11/03/2010.

IL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI

 Riguardo al rischio da campi elettromagnetici si ricorda che alla base del D. Lgs. 81/2008 c’è l’obbligo di  valutare l’esposizione dei lavoratori facendo riferimento ai livelli d’azione ed ai valori limite prescritti dalle linee guida ICNIRP”, valori limite fissati al fine di prevenire gli effetti noti dell’esposizione su soggetti sani.

In realtà anche l’esposizione a campi elettromagnetici (CEM) di entità inferiore al livello d’azione può comportare comunque problemi per persone portatrici di stimolatori cardiaci, impianti ferromagnetici e dispositivi medicali impiantati, che non sono protetti dai livelli d’azione, come espressamente richiamato dalla normativa.

Dunque è possibile affermare che i lavoratori non esposti (giustificabili) sono quelli che hanno una esposizione ai campi EM che risulti inferiore ai limiti considerati di sicurezza per la popolazione e riportati dalla normativa ICNIRP.

Anche in questo caso per stimare preliminarmente il rischio si propone di utilizzare una check dove sono indicati macchinari e impianti che comportano potenziale rischio a CEM e che prevedono sia la valutazione del rischio che l’adozione di misure di tutela.

IL RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE


Anche per il rischio da radiazioni ottiche è proposta una check che riporta un “elenco indicativo di macchinari e impianti che comportano potenziale rischio a radiazioni ottiche artificiali e prevedono sia la valutazione del rischio che l’adozione di misure di tutela

LE CONDIZIONI PER LA GIUSTIFICAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata.Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza. In questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata.

Richiamato che inizialmente occorre sempre individuare (censire) ogni sorgente di radiazione ottica artificiale, il termine “giustificazione” riportato dal legislatore nell’art. 181, comma 3, si riferisce a tutte quelle situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione. D’altra parte l’approfondimento della valutazione è necessario in tutti quei casi di esposizione a ROA i cui effetti negativi non possono essere ragionevolmente esclusi.

QUALI SONO LE APPARECCHATURE GIUSTIFICABILI

Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009, così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009.

Esempio di sorgenti di gruppo “Esente” sono l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, anche in assenza della suddetta classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare”.

Tutte le sorgenti che emettono radiazione laser classificate nelle classi 1 e 2 secondo lo standard IEC 60825-1 sono giustificabili. Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione del rischio più approfondita.

L’ELENCO DI SITUAZIONI LAVORATIVE CHE DEVONO ESSERE VALUTATE

Le principali sorgenti non coerenti di radiazione ottica che vanno valutate ai fini della prevenzione del rischio per i lavoratori sono:

  • Arco elettrico (saldatura elettrica).
  • Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione.
  • Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, “curing”.
  •  “Luce Nera” usata nei dispositivi di test e controllo non distruttivi (eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente” secondo CEI EN 62471:2009).
  • Lampade/sistemi LED per fototerapia.
  •  Lampade ad alogenuri metallici.
  •  Fari di veicoli.
  • Lampade scialitiche da sala operatoria.
  • Lampade abbronzanti.
  • Lampade per usi particolari eccetto lampade classificate nel gruppo “Esente”.
  • Lampade per uso generale e lampade speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai sensi della norma CEI EN 62471:2009.
  • Corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso, ad esempio nei crogiuoli dei forni di fusione con corpo incandescente a vista e loro lavorazione.
  • Riscaldatori radiativi a lampade.
  • Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico.

Per quanto riguarda la radiazione laser, tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica coerente classificate nelle classi 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 (nella vecchia classificazione) secondo lo standard IEC 60825-1 vanno valutate.

In alcuni casi, ad esempio nella lavorazione di materiali con sorgenti laser, possono essere prodotte emissioni secondarie non coerenti, che devono essere valutate.”

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