IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE PER I LAVORATORI FRAGILI

il ruolo del medico competente per i lavoratori fragili

La normativa indica come lavoratori fragili quelli maggiormente esposti al rischio di contagiarsi e di prendersi dunque il Covid-19. Il maggiore rischio di contagio è determinato da alcuni fattori, come: l’età anagrafica, la condizione di rischio dettata da immunodepressione, il rischio determinato dagli esiti di patologie oncologiche, i rischi scaturenti dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità.

In linea generale, la elencazione contenuta nella normativa è solo indicativa. La sorveglianza sanitaria rafforzata dovrà essere adottata verso tutti quei lavoratori che hanno una condizione di salute tale da renderli maggiormente esposti al rischio di contagiarsi. 

IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di ‘consulente globale’ del datore di lavoro.  Questa osservazione, di conseguenza, chiarisce quindi come il mancato esercizio di ruolo e delle competenze da parte dei Medici Competenti configura una mancata di attuazione di pratiche fondamentali per la prevenzione, oltreché una elusione di obblighi previsti per questa figura dal corpus normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 Il medico competente deve collaborare col datore di lavoro e con il servizio di prevenzione anche per supportare il DL stesso nell’attuazione delle misure previste dal Protocollo condiviso del 14 marzo/24 aprile 2020.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA RAFFORZATA

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da:

  • Immunodeficienze da malattie croniche.
  • Da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso.
  • O da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

La normativa precisa che, al pari del controllo sanitario ordinario, tale attività è demandata al medico competente aziendale. Se, tuttavia l’azienda non ne ha uno (ad esempio perchè non è tenuta ad averlo), può decidere di:

  • Nominarne uno pro-tempore per la durata dell’emergenza.
  • Demandare tale compito ai medici del lavoro dell’Inail.

Quello che, invece, non è affatto chiaro è in cosa consista questa sorveglianza sanitaria rafforzata. Si ritiene che la norma richieda una intensificazione dell’attività di sorveglianza sanitaria, attraverso visite mediche più frequenti che consentano di monitorare in modo continuativo la condizione di salute del dipendente e, se necessario, adottare provvedimenti mirati, tra cui, lo smart working.

I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da Sars-Cov-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

Il medico competente incaricato potrà quindi accertare l’idoneità o meno alla mansione specifica del lavoratore, tenuto conto della documentazione accertante le condizioni di fragilità del lavoratore sottoposto a visita.

L’eventuale inidoneità alla mansione così accertata non può in ogni caso giustificare un eventuale recesso da parte del datore dal rapporto di lavoro.

Il medico del lavoro deve:

  • Segnalare la presenza di lavoratori con situazioni di particolare fragilità che dovranno essere tutelati dall’azienda, nel massimo rispetto della loro privacy.
  • Applicare le indicazioni che sono state fornite dalle autorità sanitarie.
  • Identificare le condizioni reali dei lavoratori e occuparsi anche del loro reinserimento nel contesto lavorativo al termine dell’infezione da coronavirus.

La condizione di rischio da certificare può derivare da:

  • Immunodepressione.
  • Patologie oncologiche.
  • Svolgimento di terapie salvavita.
  • Disabilità con connotazione di gravità con riferimento alla Legge 104.

L’età non è una condizione necessaria per stabilire se un lavoratore possa rientrare nella categoria dei lavoratori fragili.

COSA PUO’ FARE IL MEDICO COMPETENTE

  • La valutazione, che riguarda il medico competente, deve essere condotta caso per caso esaminando le patologie attuali o pregresse in relazione a quanto disposto dalla normativa ed evidenziato dalle più recenti acquisizioni della letteratura scientifica, purtroppo non sempre tra loro in sintonia. Difatti, tanto per fare un banale esempio, alcuni articoli pubblicati su autorevoli riviste internazionali hanno messo in evidenza che non sembra confermato un maggior rischio di contrarre forme severe di Covid-19 in pazienti che assumono farmaci immunosoppressori, smentendo così uno dei parametri contemplati nei decreti.
  • Si impone perciò di verificare con attenzione la documentazione sanitaria a corredo delle segnalazioni provenienti dai lavoratori, escludendo quelle non pertinenti (o palesemente pretestuose); risulta infatti poco accettabile ipotizzare di annoverare nel contesto di tale supposta “fragilità”, ad esempio, lavoratori di età superiore a 55 anni in assenza di patologie acclarate o dipendenti portatori di infermità di lieve grado ben controllate (ad esempio soggetti cardiopatici/ipertesi o diabetici in buon compenso, rispettivamente, circolatorio e metabolico) o, ancora, lavoratori già affetti da malattie neoplastiche sistemiche o loco-regionali ormai superate e in assenza di segni clinico-strumentali di ripresa.
  • Il medico competente dovrà concentrarsi e applicare una appropriata diligenza per dedicarsi alle situazioni meritevoli di approfondimento, quali ad esempio: patologie gravi e non compensate dalla terapia seguita, comorbilità per malattie croniche importanti, neoplasie in trattamento chemioterapico etc.

L’ESAME DI ATTENDIBILI CASI

Per l’esame di questi “attendibili” casi, la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, precisa quanto segue: “… i lavoratori vanno comunque – attraverso adeguata informativa – sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata …”. Si può ritenere che tale disposizione, l’effettuazione cioè di una “visitasu richiesta” nei casi più complessi di cui si è detto, rappresenti una ragionevole e condivisibile prassi per giungere a una corretta definizione delle evenienze in esame, sebbene ponga al tempo stesso altri interrogativi, in particolare sulle conclusioni da poter assegnare alla fine di un siffatto controllo sanitario.

A tale proposito, infatti, è da rammentare che a compimento della visita menzionata il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica che, a rigore, non contempla anche il rischio da contagio da SARS-CoV-2, a meno che non si tratti di operatori di ambienti sanitari. Per tale motivo, in assenza di (auspicabili) indicazioni normative, i medici competenti hanno escogitato le soluzioni più fantasiose per sopperire aggiungendo “pareri”, “raccomandazioni”, “postille” e quant’altro al giudizio di idoneità. Probabilmente, piuttosto, la cosa più sensata appare quella di contemplare eventuali considerazioni attinenti quanto detto come “prescrizioni” atte alla definizione di questa singolare tipologia di “idoneità parziale dovuta all’epidemia Covid-19”, intese a scongiurare il rischio di contagio per questi soggetti ipersuscettibili e da mettere in atto da parte dell’azienda o Ente nei confronti del lavoratore [quali, a titolo meramente esemplificativo: “assicurare regime di lavoro agile”; “utilizzo obbligatorio di mascherina tipo FFP2”; “programmare sessioni di lavoro in solitario” etc. ].

LA FRAGILITA’ LA DECIDE ANCHE IL MEDICO DI FAMIGLIA

L’esistenza di patologie e condizioni che consentono il riconoscimento della situazione di fragilità, ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in smartworking, può essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Vi consiglio l’acquisto di questi prodotti: CLICCA QUICLICCA QUA CLICCA QUICLICCA QUA CLICCA QUICLICCA QUACLICCA QUICLICCA QUACLICCA QUI 

Questo articolo contiene link di Affiliazione icona Amazon (Sostienici, Grazie )

La tua donazione significa molto per continuare. Dona/rinnova il tuo sostegno ora. PAYPAL

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.