GLI ASPETTI OPERATIVI DELLA CONTABILITÀ DEL LAVORO

gli aspetti operativi della contabilità del lavoro

La contabilità del lavoro è costituita da un sistema di scritture e documenti finalizzato alla evidenziazione dei rapporti di lavoro in tutti i suoi aspetti contrattuali. La scrittura principale è rappresentata dal Libro Unico del Lavoro, coadiuvata da altre scritture e documenti. La contabilità del lavoro evidenzia un settore particolare della contabilità generale di un’impresa, il quale deve risultare sempre collegato a quest’ultima. Per avere una documentazione normativa dei rapporti di lavoro sono state esposte le varie scritture del lavoro nelle diverse tipologie dei rapporti.

GLI ASPETTI OPERATIVI DELLA CONTABILITA’ DELLAVORO

I soggetti che esercitano un’attività imprenditoriali, in forma individuale o sociale, di lavoro autonomo e professionali, indicati nell’art 13 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 sono obbligati a redigere le scritture contabili del lavoro. Esse sono costituite da un insieme di norme che riguardano diverse situazioni giuridiche:

  • Libri obbligatori e altre scritture contabili e bilancio (artt. 2214 e segg., 2423 e segg., del c.c,).
  • Scritture contabili del sostituto d’imposta, (artt. 21 e 22 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973).
  • Libro Unico del Lavoro, (art. 39 d.l. n. 112 del 25 giugno 2008).
  • Busta paga o copia dei dati del Libro Unico del Lavoro (art. 1 legge n. 4 del 5 gennaio 1953).

La contabilità del lavoro è formata da un insieme di scritture di tipo speciale finalizzate alla esposizione del rapporto di lavoro nel tempo in tutti i suoi aspetti: contabile, dimostrativo, documentale, operativo. Essa, peraltro, deve essere coordinata con la contabilità generale dell’azienda, in quanto costituisce una sua componente obbligatoria (es. dimostrazione delle retribuzioni e contributi, in quanto costituiscono dei costi aziendali). I datori di lavoro sono tenuti a redigere e conservare un insieme di libri e registri che costituiscono la contabilità del lavoro con la relativa documentazione comprovante il rapporto di lavoro.

LE SCRITTURE CONTABILI

l datore di lavoro deve tenere, aggiornare e conservare una serie di libri connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro:

  • Il Libro Unico del Lavoro (Lul) costruito sulla base di due elementi: il dettaglio delle presenze del lavoratore e lo sviluppo del trattamento retributivo (D.L n. 112/2008, art. 39; DM 9/7/2008, art. 1). La circolare del ministero del lavoro n. 20/2008 specifica i soggetti obbligati, le modalità ed il luogo di tenuta, il contenuto delle registrazioni, i profili sanzionatori e gli obblighi inerenti all’esibizione e la conservazione del Libro unico. L’obbligo scatta dall’assunzione del primo dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
  • Un libro per la registrazione cronologica degli infortuni vidimato dall’ASL competente nell’ambito territoriale in cui ricade il luogo dove ha sede l’azienda che istituisce il libro. Il D.Lgs. n. 151/2015 ha abolito l’obbligo di tenuta di questo registro.
  • Un registro per le visite mediche (cartella sanitaria) su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e con i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A, quando la natura dell’attività prevede l’obbligo delle visite preventive e periodiche con annotazione del giudizio relativo alla mansione specifica. Non è prevista alcuna vidimazione.
  • Il Libretto famiglia INPS è uno strumento che serve per retribuire prestazioni di lavoro occasionale. Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, ovvero voucher, del valore di 10 euro l’uno. Può essere usato per retribuire baby sitter, colf e badanti, ripetizioni e altri piccoli lavori domestici.

Libretto di famiglia d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 (art. 54 bis, legge di conv. n. 96 del 21 giugno 2017).

LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO

La documentazione da redigere e conservare a cura dei datori di lavoro per la generalità dei dipendenti è costituita da: 

  • Scheda professionale del lavoratore art. 5, d.P.R. n. 442 del 7 luglio 2000, d.m. del 30 maggio 2001.
  • Scheda anagrafica del lavoratore d.l. n. 297 del 19 dicembre 2002.
  • Libretto formativo del cittadino d.l. n. 81 del 9 aprile 2008, d.m. del 31 maggio 2001, legge n. 30 del 14 febbraio 2003, art. 2, d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, d.m. 10 ottobre 2005.

LA SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSIONALE DEL LAVORATORE

La scheda professionale ha la funzione di raccogliere:

  • I dati contenuti nell’elenco anagrafico del lavoratore.
  • Informazioni sulle esperienze formative (studi, abilitazioni, formazione, ecc..) e professionali (esperienze acquisite, tirocini formativi, masters, ecc..).

A partire dal 1° marzo 2003 il libretto di lavoro è stato abolito e sostituito con un documento (denominato scheda anagrafica/professionale) contendente i dati: anagrafici, di residenza, del nucleo familiare della carriera lavorativa e professionale del lavoratore, dell’eventuale appartenenza a categorie protette (per poter beneficiare il datore di lavoro di eventuali agevolazioni). Essa costituisce un documento più approfondito e dettagliato che viene rilasciata dal Centro per l’impiego territorialmente competente presso cui il lavoratore è iscritto nelle liste di collocamento (schedario elettronico).

Per l’assunzione presso un’impresa il lavoratore deve risultare in possesso di tale documento. Possono richiedere la scheda anagrafica i lavoratori: disoccupati, inoccupati sia italiani che stranieri (in possesso di permesso di soggiorno), che si presentano al Centro per l’impiego competente munito di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale.

Il lavoratore extracomunitario deve portare anche il permesso di soggiorno in originale:

  • Valido in quanto non ancora scaduto.
  • Scaduto da non più di due mesi (se lavoratore a tempo pieno) e che però non rientri in una delle seguenti categorie: turismo, cure mediche, motivi religiosi, lavoro stagionale, gravidanza, per dimore, per gara sportiva.

Il lavoratore disoccupato o inoccupato deve presentare una dichiarazione, su apposito modulo in autocertificazione, attestante di:

  • Non essere impegnato in alcuna attività lavorativa.
  • Essere immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro.
  • Svolgere un’azione di ricerca attiva di lavoro.

La scheda ha una validità illimitata nel tempo. Per ottenere la cancellazione il lavoratore può presentare una apposita richiesta. All’interno della scheda, oltre a tutti i periodi di occupazione lavorativa, sono indicati i certificati di qualificazione professionale acquisiti, i titoli di studio ed accademici, i periodi di non occupazione per dimissioni o licenziamento).

IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

Il libretto formativo del cittadino è stato studiato per trovare uno strumento che riesca a legare i seguenti beneficiari: studente e lavoratore, con il fine di trovare la figura di cittadino/lavoratore. Infatti, lo studente è il soggetto che possiede un portafoglio di competenze, mentre il lavoratore ha la scheda anagrafico-professionale. Dall’unione delle due figure nasce il libretto formativo che attesta entrambe le posizioni (competenze e esperienza professionale). Il libretto si articola in due sezioni che descrivono due distinti aspetti del soggetto interessato:

  • La prima sezione espone le principali informazioni personali (dati anagrafici, diverse tipologie di esperienze lavorative/professionali, titoli di studio e di formazione professionale).
  • La seconda sezione descrive il soggetto attraverso il linguaggio delle competenze con lo scopo di evidenziare il patrimonio acquisito nei suoi diversi contesti di vita e di lavoro. Le competenze si suddividono in due distinte tipologie:
    • Di base, acquisite nei percorsi di istruzione e formazione,
    • Tecnico-professionali e trasversali (formali e informali), in base alle relative certificazioni (o attestazioni o lettere di referenza), che sono evidenziate da ciascuna regione, le quali possono essere evidenziate in allegato al libretto. In caso di libretto cartaceo l’allegazione può venire fatta per intero, invece in caso di libretto informatizzato la realizzazione va adeguata al tipo di supporto. Il libretto si colloca nelle linee guida della Strategia di Lisbona del Consiglio europeo del marzo 2000, sulla conoscenza, innovazione e valorizzazione del capitale umano. Il libretto formativo viene redatto a cura delle Regioni e Province autonome. Esso si pone come strumento di documentazione trasparente e formalizzata di dati, informazioni, certificazioni, utilizzabile dall’individuo nel suo percorso di apprendimento, crescita e mobilità professionale. Tale libretto si pone in coerenza con la Borsa Continua del Lavoro al fine di favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro. Esso è pertanto utile sia per il soggetto, sia per il mercato del lavoro, sia per le istituzioni.

Il libretto costituisce un’integrazione ad Europass, che è un documento di certificazione delle esperienze in ambito di mobilità internazionale (utilizzato nei Paesi UE e SEE). In presenza di un vuoto normativo sulle modalità di: rilascio, validazione e individuazione dei soggetti validanti condiziona la sua fruibilità pratica.

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