PREVENZIONE DEI RISCHI

DEFINIZIONE

prevenzione dei rischi

La prevenzione è Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, adottate o previste anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente e fisica.

MISURE DI PREVENZIONE

La legge impone all’impresa di adottare tutte le misure di sicurezza per evitare rischi per la salute dei lavoratori mentre sono impegnati sul luogo di lavoro.

Il sistema di regole riassunte nel D.Lgs. n. 81 del 2008 che ha sostituito il precedente D.Lgs. n. 626 del 1994, impone al datore di lavoro e ad una serie di altri soggetti di eliminare le fonti di pericolo collegate allo svolgimento di una determinata attività lavorativa all’interno di un determinato contesto.

Le azioni di prevenzione devono adattarsi alle singole realtà nelle quali si va ad operare, coinvolgendo nel procedimento anche i lavoratori.
Per questo motivo la normativa prevede tre momenti fondamentali.

  • Nel primo (la c.d. “valutazione dei rischi”) l’impresa individua i rischi ai quali sono esposti i lavoratori e i dipendenti.
  • Nel secondo vengono individuate e adottate le misure di sicurezzaritenute più idonee ad eliminare o comunque a contenere i rischi.
  • Nel terzo i lavoratori vengono informatisui rischi ai quali sono esposti e viene loro data una formazione adeguata per l’utilizzo dei sistemi di sicurezza.

TIPI DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo:

  • L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori.
  • La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine attrezzature e impianti.
  • L’evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio).
  • L’adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

LA PREVENZIONE PRIMARIA

Nei luoghi di lavoro la prevenzione primaria consiste in quell’insieme di attività volte a ridurre o ad eliminare i fattori di rischio, intendendo per rischio la probabilità che si verifichi un evento dannoso (infortunio o peggioramento dello stato di salute) che coinvolga uno o più lavoratori o la collettività. E’ questo l’unico tipo di prevenzione a cui deve mirare la medicina del lavoro.

La prevenzione primaria consta di due momenti fondamentali: individuazione della causa e sua eliminazione, oppure ove ciò non sia possibile, attenuazione dei possibili effetti.

E’ a tutti noto l’aforisma: “conoscere per prevenire”; infatti è impossibile effettuare qualunque tipo di prevenzione se non si individuano i fattori di rischio.

PREVENZIONE SECONDARIA

L’attuazione di una prevenzione “secondaria” o addirittura “terziaria” al giorno d’oggi non rappresenta altro che un fallimento degli obiettivi della nostra specialità. L’attività principale del medico del lavoro consiste nell’individuare i fattori di rischio cui i lavoratori di un determinato ciclo produttivo sono esposti. Inoltre il medico del lavoro collabora a eventuali interventi di realizzazione di misure per la eliminazione degli stessi fattori o, se questo non è possibile, per la riduzione degli effetti dannosi per la salute dei lavoratori.

PROTEZIONE

La protezione è la difesa contro ciò che potrebbe recare danno

Può essere:

  • Attiva è quella che gli stessi operatori devono attivare (estintori, arresti di emergenza), indossare (caschi, scarpe).
  • Passiva: interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendi).

COMPETENZE E DECISIONI PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI

Abbiamo il triangolo delle competenze composto:

  • Dal servizio di prevenzione e protezione,
  • Dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • Dal medico competente.

Abbiamo il triangolo delle decisioni composto:

  • Dal datore di lavoro,
  • Dai dirigenti
  • Dai preposti

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP) è costituito dall’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni ed interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, nell’azienda, ovvero unità produttiva, per i lavoratori e svolge un ruolo di supporto al datore di lavoro.

Il SSP è coordinato da un responsabile incaricato dal datore di lavoro. Può essere organizzato con personale interno o il datore di lavoro può rivolgersi a consulenti esterni.

Nell’azienda in cui si occupino più di 15 dipendenti il datore di lavoro ha l’obbligo di indire almeno una volta l’anno una riunione di prevenzione e protezione per verifica e confronto circa l’attuazione delle misure di sicurezza, avendo ad oggetto il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, i dispositivi di protezione, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Medico competente

Medico, con specializzazione in medicina del lavoro o preventiva, designato dal datore di lavoro.

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

Dal titolo II al titolo XI si trovano misure specifiche di protezione e prevenzione in merito a rischi specifici:

  • Ambiente di lavoro
  • Attrezzature
  • Movimentazione manuale dei carichi
  • Agenti nocivi
  • Sostanze nocive

 AGENTE NOCIVO

L’agente nocivo, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute può essere chimico, fisico o biologico.

Fra i principali punti del T.U. troviamo:

  • L’ampliamento dei rischi soggetti a valutazione
  • L’individuazione degli obblighi in capo ai committenti e datori di lavoro
  • II riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature ecc
  • La riformulazione dell’apparato sanzionatorio
  • I requisiti delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione

ALTRI STRUMENTI DI PREVENZIONE

Accanto alla valutazione dei rischi, all’adozione dei dispositivi di protezione e alla formazione continua dei lavoratori e dei dirigenti, la legge impone altri doveri per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tra questi si collocano:

  • La predisposizione di misure di primo soccorso per fronteggiare gli infortuni nell’immediatezza del fatto, le emergenze e le situazioni di grave pericolo
  • Una costante rivalutazione dei rischi e della funzionalità delle misure per conservarne (ed anzi aumentarne) nel tempo gli standard di funzionamento
  • L’utilizzo di strumenti e di cartellonistica per la segnalazione dei rischi e dei pericoli (il cui significato va preventivamente spiegato ai lavoratori all’interno della formazione)
  • La predisposizione di un servizio di regolare manutenzione.
    Il funzionamento delle strutture di prevenzione deve poi essere garantito senza che questo comporti oneri per i lavoratori.

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