LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

la valutazione dei rischi

Il primo dovere che la legge impone all’impresa (e che costituisce un passaggio obbligato per la scelta degli strumenti di protezione da utilizzare) è quello di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavorati impiegati in un determinato luogo ed in una determinata attività.

La valutazione dei rischi è l’obbligo fondamentale per la prevenzione in qualsiasi luogo di lavoro o attività. E’ utile per garantire un miglioramento del livello di salute e sicurezza. Deve essere riportata in un documento (DVR) sempre presente in azienda che deve contenere anche criteri adottati per la stessa valutazione.

Il decreto legislativo 626/ 94, all’art 21 dispone che il lavoratore deve ricevere adeguata informazione e formazione sui rischi specifici cui è esposto, in relazione all’attività svolta e all’uso delle sostanze pericolose da utilizzare. Per questo motivo il datore di lavoro per primo deve esserne a conoscenza.

Per raggiungere questo obbiettivo il responsabile della sicurezza, delegato dal datore di lavoro, deve procedere alla valutazione dei rischi presenti in azienda.

Per valutazione dei rischi si intende quel processo in cui vengono mobilitate l’intera struttura organizzativa, la responsabilità, le procedure e le risorse necessarie per:

  • Identificare le fonti di pericolo presenti nel ciclo lavorativo (mansioni, posto di lavoro, luogo di lavoro)
  • Individuare i rischi potenziali per la sicurezza e la salute conseguenti all’esposizione durante l’attività lavorativa
  • Stimare l’entità dei rischi di esposizione i carichi sia manuali che movimentati da carrelli

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le aziende devono adottare metodi e strumenti idonei a predisporre una precisa valutazione dei rischi, seguendo le indicazioni fornite dal coordinamento tecnologico per la prevenzione.

La valutazione dei rischi, anche nelle scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connesse alla differenze di genere, all’età, e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale.

Gli esempi di situazioni e attività lavorative che richiedono una valutazione dei rischi sono:

  • L’impiego delle attrezzature di lavoro
  • I metodi di lavoro e le disposizioni degli impianti
  • L’impiego dell’elettricità
  • L’esposizione a sostanze o a preparati pericolosi
  • L’esposizione ad agenti fisici e biologici
  • I fattori ambientali e l’ambiente di lavoro
  • Interazione del posto di lavoro e dei fattori umani
  • Fattori psicologici
  • Organizzazione del lavoro

Altresì importante è la valutazione dei rischi da esposizione a videoterminali, la valutazione del rischio lavoro. Non sono da sottovalutare le valutazioni relative al rischio di esposizione a microclima e rumore, così come in alcuni casi la valutazione dell’esposizione ad alcune sostanze chimiche.

E’ importante ricordare che il primo aspetto della prevenzione dai rischi è la consapevolezza di essere in presenza di un pericolo per la propria salute e saper come prevenirli.

TIPOLOGIE DI RISCHI

Ci sono differenti tipologie di rischio, non confondendo quelli che possono essere i pericolo di attività tipiche d’ufficio con quelli legati, ad es. all’attività siderurgica o piuttosto di un saldatore all’interno della stiva di una nave.

I pericoli più comuni in azienda

  • Pericolo di schiacciamento per gli arti superiori e inferiori
  • Possibilità di tagli o abrasioni con macchine utensili
  • Sollevamento di carichi sia manuali sia con carrelli elevatori
  • Contatti diretti o indiretti con parti elettriche
  • Possibilità di ustionarsi con metalli roventi o fiamme ibere
  • Uso di apparecchiature munite di videoterminali
  • Esposizione a rumore, gas, fumi, polveri, vapori
  • Mangiare o fumare sul posto di lavoro
  • Utilizzo non corretto del dispositivi di protezione individuale

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Le aziende devono individuare e valutare correttamente la presenza dei rischi:

L’Individuazione dei fattori di rischio sono di due tipi:

  • Quelliconosciuti, i quali sono di semplice individuazione e permettono di rilevare facilmente le misure di controllo,
  • Quellipoco identificabili, per i quali è necessario compiere maggiori controlli ed ispezioni. Questi ultimi si trovano solitamente nelle aziende più complesse e quindi è necessaria una differenziazione tra rischi generali, specifici, particolari e di emergenza.

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI

 In un’azienda è indispensabile individuare quali sono i lavoratori che a causa delle mansioni a cui sono adibiti, si trovano in una situazione di maggior esposizione attuale o futura. Tutti quelli che risultano particolarmente a rischio vengono poi segnalati al medico competente, al fine di intraprendere le giuste cautele, sia sanitarie che formative ed informative.

CALCOLO DELL’ENTITA’ DELLE ESPOSIZIONI

Dopo aver compiuto una rilevazione dei dati relativi alla frequenza e alla durata dei lavori dai quali possono derivare danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro dovrà stabilire la necessità di eseguire in futuro una valutazione delle esposizioni adoperando misure di igiene industriale o con quantificazione dell’esposizione come avviene durante l’esposizione ad agenti cancerogeni.

 

VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI DANNI CAUSATI DALL’ESPOSIZIONE

Bisogna compiere una stima della portata che può avere un probabile danno, qualora in azienda il rischio si dovesse tramutare in una situazione di estrema emergenza a causa di lesioni fisiche lievi, gravi o addirittura mortali riportate dai lavoratori. La fase della valutazione è considerata fondamentale per l’individuazione del rischio, il quale determina anche la scelta delle misure preventive e protettive per eliminarlo o per ridurlo sensibilmente.

VALUTAZIONE DELLA EVENTUALITA’ CHE SI MANIFESTINO GLI EFFETTI

Si rivela estremamente importante la previsione della probabilità che si verifichino alcuni eventi dannosi per i lavoratori, allo scopo di predisporre un piano per la realizzazione delle misure di prevenzione.

CONTROLLO SULLA PRESENZA DELLE MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE

Questo punto riguarda la verifica della presenza di materiali o sostanze che possono rivelarsi nocivi per i lavoratori, e la conseguente scelta di utilizzare, se possibile, materiali o sostanze sostitutivi, di adottare dispositivi di protezione individuali o collettivi o di organizzare il lavoro in modo da non esporre molti lavoratori alle fonti di rischio.

CONTROLLO SULLA POSSIBILITA’ DI ADOTTARE QUELLE MISURE

Si ritiene opportuno effettuare un controllo delle misure tecniche per constatare se le misure tecniche elaborate per limitare i rischi, siano effettivamente attuabili, o se è necessario rivedere la precedente valutazione con una più realistica.

ORGANIZZAZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTO

Successivamente il datore di lavoro deve contribuire a realizzare un piano di intervento con le risorse presenti in azienda e determinare se sono richieste alcune azioni per garantire una situazione di sicurezza.

VERIFICA DELL’IDONEITA’ DELLE MISURE

Con cadenza annuale, all’interno dell’azienda si tiene una riunione nella quale il responsabile della sicurezza per i lavoratori si fa portavoce della volontà dei dipendenti in merito alle scelte aziendali che riguardano l’idoneità delle misure adottate. Queste valutazioni vengono prese analizzando diversi fattori che determinano la situazione infortunistica aziendale.

REDAZIONE DEL DVR (DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI)

Dopo questa serie di verifiche e controlli, viene redatto il documento valutazione rischi. Il documento è una scrittura obbligatoria e contiene tutti i dati specifici, le procedure seguite e l’adozione finale delle misure per aumentare la sicurezza aziendale.

AGGIORNAMENTO CONTINUO DELLA VALUTAZIONE

Le valutazioni compiute non sono permanenti, ma devono essere riproposte quando è necessario aggiornare il DUVRI a causa di modifiche e cambiamenti che riguardano l’allestimento dei locali aziendali, l’utilizzo di macchinari o sostanze necessarie alla produzione, oppure per l’entrata in vigore di nuove norme.

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE RISCHI

La valutazione dei rischi, sul posto di lavoro, viene regolamentata dall’art.28 del D.lgs. 81/08, il quale la definisce come la pratica di identificazione ed analisi di tutti i rischi possibili, presenti nei luoghi di lavoro, dove i lavoratori svolgono la loro mansione, al fine di evitarli o mitigarli, con l’obiettivo futuro di migliorare, nel tempo, le condizioni di salute e sicurezza generali dell’impresa.

La valutazione dei rischi deve interessare due aree:

  • Valutazione dei rischi legati agli oggetti, cioè delle attrezzature e a tutti i macchinari che vengono utilizzati normalmente o saltuariamente dai lavoratori
  • Valutazione dei rischi relativi ai processi, cioè tutte quelle attività, non solo legate all’aspetto produttivo, che vengono svolte all’interno dell’impresa.

Il prodotto di questa analisi è il documento valutazione dei rischi, il quale deve contenere obbligatoriamente:

L’art. 29 contiene le modalità per effettuare la valutazione dei rischi:

Il datore di lavoro ha il dovere di effettuare un’attenta valutazione dei rischi applicabili all’ambiente di lavoro e quindi di individuare quali siano i rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori, elaborare la relativa valutazione e predisporre le dovute misure preventive e protettive.

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il DVR in collaborazione con l’RSPP

  • La valutazione viene effettuata anche in collaborazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), oltre che con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e medico competente
  • Rielaborazione del DVR in caso di modifiche, significative dal punto di vista della sicurezza, del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI

Accanto alla descrizione del rischio vi è una valutazione del livello di pericolo. La scala utilizzata in ordine crescente prevede tre livelli:

  • Lieve: valutazione del pericolo trascurabile già soggetto a forti limitazioni per le caratteristiche del contesto o per le procedure adoperate.
  • Moderato: valutazione di pericolo inerente a situazioni che si possono verificare in occasione di eventi particolari e che necessitano dell’adozione ad hoc di forme organizzative e/o utilizzo di dispositivi di protezione. Tale livello è comunque compatibile con le esecuzioni delle normali attività.
  • Forte: valutazione di pericolo inerente tutte le situazioni e che pregiudica la possibilità di svolgere la normale attività lavorativa. In questo caso la fonte di pericolo deve essere rimossa o riportata in uno stato di entità lieve attraverso l’introduzione di opportune azioni e lavorazioni o con la modifica delle strategie di lavorazione.

VALUTAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA (MODERATO)

Il rischio di caduta accidentale in ambiente lavorativo è frequente ed è legato a particolari situazioni operative o di contesto quali:

  • Affollamento dei luoghi di passaggio nei corridoi e/o nei laboratori con la presenza di fonti di inciampo quali possono essere zaini, sedie, banchi ecc.
  • Ingresso umido a causa di eventi atmosferici. I lavoratori hanno le calzature bagnate e inumidiscono l’ingresso costituito da superficie in marmo. Ciò aumenta il pericolo di caduta.
  • Affollamento delle scale di comunicazione tra un piano e l’altro in occasione dell’uscita o della pausa (ricreazione).
  • Utilizzo di calzature non idonee (es. calzature femminili con tacco improprio, o calzature in genere non idonee ad alte permanenze in piedi).

PERICOLO DA SOVRACCARICO CON DANNO MUSCOLO/TENDINEO/ARTICOLARE (MODERATO/FORTE)

Tale rischio riguarda tutto il personale dell’azienda. Spesso i contenitori utilizzati per il trasporto dei materiali sono inadeguati e spesso manca l’adeguata cultura alla movimentazione di questi carichi. Ne consegue un’incidenza non lieve delle lesioni ai tendini e anche una correlazione con il potenziale rischio di caduta. In alcuni casi i lavoratori utilizzano pesi non trascurabili e tale da pregiudicare l’equilibrio e la postura, anche in relazione all’utilizzo di calzature non idonee.

PERICOLO INDOTTO DA AGENTE BATTERIOLOGICO (MODERATO)

Il rischio di contagio per malattie comuni (raffreddore, influenza, gastroenteriti, ecc.) è di livello non lieve a causa della scarsa areazione degli ambienti soprattutto nella stagione invernale.

 PERICOLO INDOTTO DA AGENTI FISICI

Al di fuori delle cause di pericolo già segnalate, tra gli agenti fisici che costituiscono fonti di pericolo annoveriamo:

  • Agente radiazione elettromagnetica: rischio lieve legato alla presenza di laser di bassa potenza in laboratorio, una lampada spettrale, l’impianto WIFI per il collegamento ad Internet. Altra fonte lieve può essere considerato l’utilizzo di schermi o LIM in condizioni non ottimali o di affaticamento. In ogni caso l’utilizzo di tali strumenti non supera i limiti previsti dalla norma.
  • Agente corrente elettrica: rischio lieve legato all’azionare dispositivi quali PC e LIM, anche in relazione alla loro connessione alla rete elettrica tramite cavi. Tutte le sezioni dell’impianto elettrico rispettano la norma vigente e sono certificate. Il rischio rimane lieve durante l’impiego di generatori di alta tensione durante gli esperimenti che presentano correnti di scarica troppo basse per costituire un pericolo di livello superiore al lieve. Inoltre la preparazione e il test di ogni esperienza di laboratorio inibisce ulteriormente qualsiasi problema di elettrocuzione accidentale.
  • Agente sonoro: rischio lieve connesso alle normali attività, al suono della campana e dei dispositivi di allarme.
  • Agente termico: il rischio è moderato nel caso di utilizzo di fonti di riscaldamento/combustione o di acqua molto calda durante alcuni esperimenti. Tale fonte di rischio interviene nei laboratori.

PERICOLO INDOTTO DA AGENTI CHIMICI (LIEVE/MODERATO)

E’ limitato al laboratorio di Chimica e comunque di lieve entità. La presenza di una cappa aspirata e filtrata con carboni attivi consente la manipolazione di sostanze che comunque presenterebbero un rischio meno che moderato anche in relazione alla preparazione formazione del personale. Il rischio diviene elevato nel caso di utilizzo di acqua bollente e/o fonti di combustione o riscaldanti (es. forni, termostati, ecc.).

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