LE NUOVE MISURE ANTI COVID RIGUARDANTI LA SCUOLA

le nuove misure anti covid riguardanti la scuola

In vista della scadenza dello stato di emergenza e dell’allentamento delle restrizioni legate al miglioramento della situazione epidemiologica, anche la scuola si prepara ad accogliere le novità previste dal governo per la gestione ordinaria della pandemia. Per quel che riguarda il Green Pass, dovrebbe continuare ad essere in vigore almeno fino al 15 giugno per salire sui mezzi di trasporto e nei luoghi al chiuso. Dunque anche a scuola e su scuolabus, treni, bus, con cui gli studenti si muovono ogni giorno.

LE NUOVE MISURE RIGUARDANTI LA SCUOLA

Le nuove misure contro il Covid riguardanti la scuola, sono partite dal 1° aprile 2022, subito dopo la fine dello stato di emergenza. Le regole generali di sicurezza, la gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia di coronavirus.

Da aprile però la fine dell’emergenza sanitaria potrebbe portare alla fine della Dad per i non vaccinati, la fine delle quarantene e lo stop all’uso delle mascherine. “Il Cts e il Ministero della Salute sarebbero chiamati a rivedere i protocolli per la frequenza scolastica e, come Ministero dell’Istruzione, potrebbe essere una normalizzazione delle attività didattiche per l’ultima parte dell’anno scolastico. Niente più quarantene, niente più discriminazioni tra studenti, niente più impazzimenti per le famiglie.

L’OBBLIGO DELLE MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO

Riguardo alle risorse per l’emergenza con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

il ministero dell’Istruzione, in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.

La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive; è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

L’OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

I CASI DI POSITIVITA’

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

A scuola, vanno in isolamento e possono seguire le lezioni in Dad solo gli alunni positivi. Con almeno quattro casi di positività tra gli alunni, alla scuola primaria e secondaria le attività proseguono utilizzando mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con uno dei positivi. Appena si avvertono dei sintomi bisogna fare il tampone di controllo, rapido o molecolare. Per tornare a scuola sta di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. In condizioni normali, quindi senza casi di positività recenti, si deve usare in classe la mascherina chirurgica fino alla fine dell’anno scolastico. Anche a lavoro basta la mascherina chirurgica.

LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’

Per le scuole dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia, per le scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

LA PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test.

I prof senza vaccino rientrano a scuola ma di fatto non possono insegnare. Una sorta di vacanza pagata: infatti non potranno essere mandati dai dirigenti scolastici a lavorare in segreteria perché sarebbe un demansionamento, e nemmeno in biblioteca, visto che anche lì vanno i ragazzi. Potrebbero arrivare chiarimenti dal ministero a breve su questo specifico punto.

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Novità anche per la scuola: per i due mesi e mezzo che mancano fino alla fine dell’anno scolastico, dal 1° aprilela Dad va in soffitta. Non scatta più per le scuole di ogni ordine e grado, perché a casa resterà soltanto chi è positivo al Covid e chi ha sintomi respiratori o una temperatura superiore a 37,5°. Positivi e sintomatici potranno però seguire le lezioni da remoto se un certificato medico attesterà che sono nelle condizioni di farlo. Tutti i contatti stretti di un positivo, anche se non vaccinati, continueranno in presenza, ma se i contagi in classe dovessero essere 4 o più, dalle mascherine chirurgiche si dovrà passare alle Ffp2. Via alle gite scolastiche.

Riguardo alla didattica digitale integrata, le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

I POSITIVI IN QUARANTENA

Nessuno sconto sulla quarantena dei positivi al Covid, anche con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo. Lo precisano dal ministero della Salute dopo che un passaggio del decreto approvato dal governo la scorsa settimana e appena entrato in vigore lasciava aperti alcuni dubbi. Il provvedimento (articolo 4 comma 1) recita che “a decorrere dal 1 Aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”. Non viene precisato un limite temporale e molti l’avevano interpretato come un allentamento della misura: non appena il tampone risulta negativo sei libero, anche dopo 4 o 5 giorni. Invece no.

Dagli uffici del ministro Roberto Speranza sottolineano come al comma 3 dello stesso articolo si faccia riferimento alla “circolare del ministero della Salute con cui sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2”. Si tratta della circolare a firma del direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza del 4 febbraio, in cui appunto si specifica che “per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”. Invece “per i vaccinati con terza dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni”, sempre con tampone negativo alla fine. Non cambia nulla. 

I CONTATTI STRETTI COVID

Da venerdì l’unica novità riguarda i cosiddetti contatti stretti di positivi al Covid, che non dovranno più mettersi in quarantena: senza fare distinzioni tra chi ha fatto una, due, tre o nessuna dose, il decreto prevede che per tutti scatti solo l’autosorveglianza. Che consiste nel portare per 10 giorni la mascherina Ffp2 al chiuso e anche all’aperto in caso assembramenti. Alla prima comparsa dei sintomi bisogna, comunque, fare il tampone e ripeterlo dopo 5 giorni se si è ancora sintomatici. Molto è demandato alla responsabilità dei singoli cittadini.

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