LA NORMATIVA RELATIVA AI LIMITI DI ESPOSIZIONE AI CEM

la normativa relativa ai limiti di esposizione ai cem

L’ICNIRP emana linee guida basate sulle attuali conoscenze scientifiche. La maggior parte dei paesi si basa su queste linee guida internazionali per le proprie normative nazionali.

Le normative per i campi elettromagnetici a bassa frequenza assicurano che le correnti elettriche indotte siano al di sotto dei normali livelli delle correnti di fondo nel corpo. Le norme per i campi a radiofrequenza e microonde prevengono effetti sanitari causati da un riscaldamento localizzato o del corpo intero.

Le linee guida non proteggono da possibili interferenze con dispositivi elettromedicali.

I massimi livelli di esposizione incontrati nella vita quotidiana sono tipicamente molto al di sotto dei limiti previsti dalle linee guida.

Grazie a notevoli fattori di sicurezza, l’esposizione al di sopra dei limiti fissati dalle linee guida non è necessariamente dannosa per la salute. Inoltre, la media temporale prevista per i campi elettromagnetici a radiofrequenza e l’assunzione di condizioni di massimo accoppiamento per quelli a bassa frequenza introducono ulteriori margini di sicurezza.

LA LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CEM

La Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 22/02/2001 n. 36) demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la promulgazione di appositi DPCM contenenti i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, confermando fino alla pubblicazione dei suddetti la normativa di seguito citata.

A) CAMPI ELETTROMAGNETICI ARTIFICIALI A BASSA FREQUENZA (ELF)

  • Norme della Comunità Europea:
    • La raccomandazione 1999/519/CE “Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 Hz” suggerisce agli Stati membri di adottare limiti e livelli di riferimento, proponendo valori di riferimento per frequenze di 50 Hz di 5 KV/m per il campo elettrico e di 0.1 milliTesla per quello magnetico.
  • Norme Nazionali:
    • Il DPCM 23/4/92 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” fissa diversi valori limite in funzione della durata dell’esposizione [tab. 1].

Tab. 1 – Limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici.

Limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici

Per le distanze da linee di alta tensione sono fissati nello stesso DPCM i limiti riportati in tab. 2.

Tab. 2 – Distanze minime dalle linee di alta tensione.

Distanze minime dalle linee di alta tensione

Il DPCM 28/9/95 “Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23/4/92 relativamente agli elettrodotti prevede azioni di risanamento nel caso vengano superati i suddetti valori di campo da elettrodotti e dalle cabine elettriche. 

B) CAMPI ELETTROMAGNETICI ARTIFICIALI AD ALTA FREQUENZA (HF)

  • Norme della Comunità Europea:
    • La raccomandazione 1999/519/CE “Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 Hz” suggerisce agli Stati membri di adottare limiti e livelli di riferimento, proponendo per la banda di 900 Hz di frequenza valori limite pari a 41,2 V/m di campo elettrico, 0.1 A/m di campo magnetico e 4,5 W/mq di densità di potenza dell’onda. Questi valori aumentano per frequenze pari a 1800 MHz a 58,3 V/m, 0.15 A/m e 9 W/mq.
  • Norme Nazionali:
    • Il DM 381/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” fissa i valori riportati in tab. 3.

Tab. 3 – Limiti di intensità e frequenza (D.M. 381/98)

Limiti di intensità e frequenza (D.M. 381/98)

Anche in questo caso si fissano norme più restrittive per permanenze più prolungate, (art. 4, comma 2): “In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori (…): 6 V/m per il campo elettrico, 0.016 A/m per il campo magnetico, (…) e, per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, 0.10 W/mq per la densità di potenza dell’onda piana equivalente”.

Qualora non siano rispettati i suddetti limiti, la legge prevede, inoltre, azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.

LE NORMATIVE RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE DELL’ESSERE UMANO AL CAMPO MAGNETICO A BASSA FREQUENZA

Le normative di sicurezza sono state stilate allo scopo di preservare la salute degli individui dai possibili effetti nocivi derivanti dall’esposizione all’induzione magnetica a bassa frequenza, sia nel caso di esposizione legata ad attività lavorativa (individui professionalmente esposti) sia nel caso di esposizione non legata ad attività lavorativa (individui rappresentanti la popolazione civile e lavoratori non professionalmente esposti).

Questo livello di soglia per le alterazioni del comportamento non è uguale al limite fissato dalle linee guida. L’ICNIRP applica un fattore di sicurezza pari a 10 per ricavare il limite di esposizione professionale e un fattore pari a 50 per ottenere il valore per il pubblico. Quindi, ad esempio, nell’intervallo delle radiofrequenze e microonde il massimo livello di esposizione che potete sperimentare nell’ambiente o in casa è almeno 50 volte inferiore al livello di soglia a cui si manifestano le prime modificazioni nel comportamento animale.

LE CONSIDERAZIONI SUI LIMITI NORMATIVI CHE SI APPLICANO IN ITALIA

Le limitazioni attualmente in vigore in Italia risultano essere più restrittive di quanto raccomandato dall’ICNIRP (e accolto dell’Unione Europea e da molti altri stati) e di quanto previsto dalle norme statunitensi. Infatti, l’Italia ha adottato un approccio normativo cautelativo nei confronti di eventuali effetti a lungo termine conseguenti ad esposizioni prolungate nel tempo e a bassi livelli di campo.

LA LEGISLAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il DLgs.81/08 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese specifiche norme di tutela della salute per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici (Titolo VIII capo IV) ed a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII capo V). Nonostante che la presenza di elevati livelli di esposizione a tali tipologie di radiazione sia riscontrabile in numerose e diversificate attività lavorative, al momento appare che la valutazione e la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori associati a tali esposizioni sia stata spesso trascurata.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO SULL’ESPOSIZIONE AI CEM

Il DLgs 81/08, titolo VIII capo IV, esplicita in maniera chiara gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alla Valutazione del rischio.

Secondo tale riferimento legislativo, se non è possibile “giustificare” (essere certi che le esposizioni sono nulle o trascurabili) il datore di lavoro valuta e, quando necessario (qualora risulti che siano superati i valori di azione), misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) tenendo conto in particolare di:

  1. Livello, spettro di frequenza, durata e tipo dell’esposizione.
  2. Valori limite di esposizione e valori di azione.
  3. Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio.
  4. Qualsiasi effetto indiretto quale:
    1. Interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati).
    2. Rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 Mt.
    3. Innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori).
    4. Incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili.

In generale l’esposizione a campi elettromagnetici all’interno dei luoghi di lavoro dipende, oltre che dalle sorgenti, anche da una complessa serie di fattori, quali le caratteristiche dell’installazione degli apparati, il loro stato di manutenzione, le procedure di utilizzo, le caratteristiche degli ambienti, la disposizione delle postazioni di lavoro, le modalità operative adottate dagli addetti.

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