VISITE MEDICHE: QUALI E QUANDO ESEGUIRLE

visite mediche quali e quando eseguirle

Le visite mediche e la sorveglianza sanitaria fanno parte della preservazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, motivo per cui la normativa di riferimento è il Testo Unico DLgs 81/08.

Il D. lgs. 81/08, nell’art. 41, definisce le norme che regolamentano la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente precedentemente nominato.

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è sempre tenuto a effettuare la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, italiana ed europea; è altresì tenuto alla visita medica qualora il lavoratore ne faccia richiesta, ma ha discrezionalità sulla richiesta stessa, ovvero deve essere correlata ai rischi lavorativi

Le visite mediche sono obbligatorie, a prescindere dal tipo di contratto, qualora il candidato all’assunzione sia minorenne o i candidati andranno ad affrontare lavorazioni che comportano specifici rischi.

COMPITI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a programmare, in orario lavorativo, le visite mediche, svolte dal medico competente che attraverso di esse valuta l’idoneità al lavoro.

L’onere delle visite è totalmente a carico del datore di lavoro.

COMPITI DEL LAVORATORE

Fra i diritti/doveri dei lavoratori c’è quello di sottoporsi a visita medica. La maggior parte dei contratti consente al datore di lavoro di verificare l’idoneità fisica del lavoratore che intende assumere.

TIPOLOGIE VISITE MEDICHE

Le visite mediche, comprese nella sorveglianza sanitaria, possono essere (Comma 2 dell’art. 41):

  • Visita medica preventiva: finalizzata a constatare se il candidato sia idoneo alle mansioni cui sarà destinato
  • Visita medica periodica: per verificare la salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione svolta. Questa visita si svolge una volta l’anno, salvo diverse indicazioni ricavate dalla normativa in essere, o qualora il medico competente lo ritenga opportuna una maggiore frequenza, in base alla valutazione del rischio dell’attività
  • Visita medica su richiesta del lavoratore: previa decisione del medico competente se detta richiesta sia effettivamente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento; anche in questo caso, qualora sia effettuata si arriverà al giudizio di idoneità
  • Visita medica per cambio mansione: per verificare l’idoneità rispetto la nuove attività da svolgere
  • Visita medica di fine rapporto: quando sia stabilito dalla norma vigente.

Le visite mediche non possono essere effettuate in fase pre-assuntiva, per accertare stati di gravidanza e in qualsiasi altro caso previsto dalla normativa vigente.

 

COSA COMPRENDONO LE VISITE MEDICHE

Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono: esami clinici e biologici oltre che indagini diagnostiche mirate al rischio segnalato dal medico competente; sono inoltre finalizzate a verificare assenza da qualsiasi tipo di dipendenza, sia essa alcool o sostanze stupefacenti di qualsiasi genere.

ESITI DELLE VISITE MEDICHE

Gli esiti della visita medica dovranno essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e il medico competente allegherà inoltre il suo giudizio di idoneità rispetto la mansione specifica, e lo comunicherà sia all’Azienda che al lavoratore.

Il giudizio può essere di:

  • Idoneità
  • Idoneità parziale, temporanea o permanente, segnalando quindi eventuali prescrizioni e / o limitazioni
  • Inidoneità temporanea, specificandone il periodo
  • Inidoneità permanente, in questo caso il datore di lavoro è tenuto, quando possibile, ad adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile e per cui risulti idoneo; qualora venga adibito a mansioni inferiori resta salva la retribuzione della mansione precedente, nonché la qualifica originaria.

RICORSO VERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE

E’ ammesso ricorso avverso i giudizi del medico competente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, all’organo di vigilanza territorialmente competente che può, dopo eventuali ulteriori accertamenti, confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

I risultati delle visite mediche devono essere raccolti nella cartella sanitaria e di rischio, che viene custodita dal medico competente. Secondo il TU la cartella può essere cartacea o informatizzata. Nella cartella il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, compresi i valori di esposizione individuali agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche) comunicati dal datore di lavoro attraverso il servizio di prevenzione e protezione (art. 186 DLgs 81/08).

ALCOL E DRUG TEST OBBLIGATORI

In alcuni casi le visite hanno anche lo scopo di verificare l’assenza di tracce di alcol e sostanze psicotrope o stupefacenti.

Il test antidroga è obbligatorio per :

  • Impiego di gas tossici
  • Fabbricazione e uso di fuochi di artificio
  • Posizionamento e brillamento mine
  • Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
  • Conducenti di veicoli stradali (patente di guida categoria C, D, E e/o certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli NCC)
  • Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza ferroviaria
  • Personale ferroviario navigante
  • Personale navigante delle acque interne
  • Personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa
  • Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento
  • Personale marittimo di prima categoria
  • Controllori di volo ed esperti di assistenza al volo
  • Personale certificato dal registro aeronautico italiano
  • Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
  • Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
  • Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

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