LA TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

la tutela dei lavoratori fragili

I lavoratori fragili sono i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Le misure a tutela dei lavoratori fragili sono state introdotte dal cosiddetto Decreto legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), commi 2 e 2-bis, e progressivamente prorogate nel tempo, con non pochi problemi di discontinuità e interpretazione.Ai lavoratori con patologie pregresse o con rischi di salute spettano particolari tutele se non possono svolgere la propria attività in smart working.

CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI

Con Circolare del Ministero della Salute del 29.4.2020 si chiarisce che in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. La situazione di “maggiore fragilità” viene individuata dunque sia nella età che nella sussistenza di eventuali patologie del lavoratore.

Deve considerarsi che l’art. 26 della Legge n.27 del 24.4.2020 non ha previsto l’estensione del diritto di assentarsi dal lavoro con equiparazione della assenza al ricovero ospedaliero in favore dei lavoratori con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 L.104/92 e dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della medesima L. 104/92, oltre la data del 30 aprile 2020.

CHI ATTESTA LA FRAGILITA’ DEL LAVORATORE

La fragilità del lavoratore fragile viene attestata dal il medico di famiglia. L’esistenza di patologie e condizioni che consentono il riconoscimento della situazione di fragilità, ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in smartworking, infatti, può essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. Lo stabilisce il decreto interministeriale (lavoro, salute, pubblica amministrazione) che individua, appunto, patologie e condizioni per il diritto al «lavoro agile» fino al 28 febbraio ai «lavoratori fragili.

LE MISURA A TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

Una volta che il medico competente o le autorità sanitarie hanno accertato la condizione di fragilità della persona, a questa spettano le garanzie definite dal decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18. All’articolo 26 la norma stabilisce che il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza è equiparato alla malattia e “non è computabile ai fini del periodo di comporto”.

Quel decreto stabiliva che fino al 30 aprile l’assenza veniva equiparata al ricovero ospedaliero sia per i lavoratori con disabilità accertata ma anche a coloro “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riassume le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei genitori con figli fragili, operative fino al 31 marzo 2022:

  • Utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.
  • lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021).
  • Per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021).
  • Applicazione dei congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021.

LE INDICAZIONI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Secondo INL, vista la perduranza del lavoro agile in azienda:

  • Restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza e dalle precedenti direttive INL in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.
  • Per quei dipendenti ‘fragili’ che vogliano prestare la propria attività lavorativa in ufficio, il dirigente dovrà acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale) per valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali:
    • L’osservanza delle misure di sicurezza, eventualmente più restrittive, particolarmente volte ad evitare la rischiosa compresenza nell’ambito dei locali di lavoro.
    • La limitazione della presenza a determinate giornate da individuarsi concordemente nell’arco settimanale o mensile.

COME GESTIRE UN LAVORATORE FRAGILE

I lavoratori fragili vanno gestiti in tre modi diversi a seconda dei casi:

  • Qualora il soggetto sia stato sottoposto a un periodo di quarantena con vigilanza attiva o a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva la sua assenza dal lavoro è da considerarsi periodo di malattia.
  • Qualora il soggetto sia in grado di dichiarare la propria condizione di disabilità tramite una certificazione rilasciata dagli organi medico legali competenti, che attesti una condizione di rischio dovuta ad immunodepressione, a patologie oncologiche o, eventualmente, a terapie salvavita, caso in cui l’assenza dal lavoro è considerata come ricovero ospedaliero.
  • In caso di soggetti fragili esposti per lavoro al rischio di infezione da SARS-CoV, ovvero lavoratori del dipartimento sanitario pubblico e privato e i lavoratori contemplati nella circolare del Ministero della Salute del 03/02/2020 è necessario ricorrere all’articolo 41 del testo unico. 

Si ricorda anche che la priorità osservata dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 08/03/2020 è la tutela della popolazione “fragile”, dunque si richiede al Medico Competente di collaborare con il Lavoratore e il Datore di Lavoro al fine di individuare la miglior soluzione per ridurre al minimo il rischio di contagio.

IL LAVORO AGILE PER I «FRAGILI»

A decorrere dal 16 ottobre 2020 i «lavoratori fragili» hanno diritto a svolgere, di norma, la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a una diversa mansione della stessa categoria o area d’inquadramento, in base al Ccnl, o allo svolgimento di attività di formazione, anche da remoto. La norma interessa i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificato rilasciato dai competenti organi medico-legali, attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché i lavoratori con disabilità grave (ex legge n. 104/1992).

IL REGIME TRANSITORIO

La norma doveva trovare applicazione fino al 31 ottobre 2021. L’art. 17 del dl n. 221/2021 l’ha prorogata al 2022, non oltre il 28 febbraio, ed esattamente fino all’adozione di un decreto cui è stato dato il compito d’individuare «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi nazionali, ove presente, in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti vigenti». L’art. 17 prevede che, per le stesse categorie di lavoratori, le attività di formazione vengano svolte da remoto.

LA NUOVA CASISTICA.

Il decreto appena approvato individua, dunque, i «lavoratori fragili» per i quali, fino a fine mese, sarà possibile riconoscere il predetto regime di favore in tema di «lavoro agile» e per le attività di formazione svolte da remoto. Il decreto si applica a tutti i i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati e individua due casistiche:

  • Indipendentemente dallo stato vaccinale.
  • La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitarie e almeno una delle condizioni individuate dal decreto.
  • Infine, il provvedimento stabilisce che l’esistenza delle patologie e condizioni è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

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