LA NORMATIVA SUGLI AGENTI FISICI: IL RUMORE

la normativa sugli agenti fisici il rumore

Il Decreto legislativo n. 277 del 1991, livelli di esposizione al rumore.

Nel 1991 è stato emesso il decreto legislativo n. 277, che fa riferimento a tre fattori di rischio: piombo, amianto e rumore.

Per quanto riguarda il rumore prevede che:

  • Il datore di lavoro faccia sempre la valutazione del rischio lavorativo da rumore, sia attraverso misure dirette, o per autocertificazione.
  • Se il rumore e inferiore ad 80dBA il rischio e considerato nullo.
  • Se il rumore è compreso tra 80 ed 85 dBA va effettuata l’informazione dei lavoratori sul rischio da rumore, e la visita medica su richiesta.
  • Se il rumore e compreso tra 85 e 90 dBA è obbligatoria l’informazione e la formazione dei lavoratori sul rischio da rumore, la visita medica e l’esame audiometrico a cadenza biennale, mettere a disposizione dei lavoratore i dispositivi di protezione individuali (cuffie, inserti auricolari); inoltre, le cartelle sanitarie devono essere custodite, coperte dal segreto professionale, presso il luogo di lavoro.
  • Se il rumore e superiore a 90 dBA è obbligatoria l’informazione e la formazione dei lavoratori sul rischio da rumore, la visita medica e l’esame audiometrico a cadenza annuale, uso obbligatorio da parte dei lavoratore dei dispositivi di protezione individuali (cuffie, inserti auricolari); le cartelle sanitarie devono essere custodite, coperte dal segreto professionale, presso il luogo di lavoro; inoltre, è obbligatorio comunicare alla ASL le misure da adottare per abbattere il rischio, tenere il registro degli esposti e perimetrare l’area di lavoro.

LA TUTELA DEL RISCHIO RUMORE

Il rischio rumore è tutelato dal d: lgs 277/91 che prevede:

  • La valutazione del livello di rumorosità, per identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio, al fine di attuare misure tecniche ed organizzative in grado di ridurre l’esposizione.
  • L’informazione e la formazione degli operatori sui rischi del rumore e sulle misure di prevenzione.
  • La protezione individuale.
  • Il controllo sanitario: biennale per una esposizione compresa tra i 85 e 90 dB (A), annuale per una esposizione superiore a 90 dB (A).

Come già accennato, i lavoratori, quando necessario, sono obbligati ad utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione acustica.

LA NORMATIVA CE 203/10 DEL 15.02.2006

Dal 15 Febbraio 2006 è entrata in vigore la normativa CE 2003/10 che ha modificato i valori limite di esposizione introducendo il valore LEX8h indicante il livello di esposizione giornaliera (valore medio ponderato per turno di 8 ore come definito da norma ISO 1999:90).

I nuovi valori limite sono riassunti di seguito:

1) Valore limite di esposizione.

*LEX8h = 87 dB(A): Il valore di 87 dB(A) non deve mai essere superato e viene misurato tenendo conto della attenuazione prodotta dai DPI indossati

2) Valori superiori di esposizione che fanno scattare l’azione:

*LEX8h = 85 dB(A): azioni: informazione e formazione, diritto al controllo dell’udito.

Il valore di 85 dB(A) viene misurato senza tener conto della attenuazione prodotta dai DPI indossati.

3) Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione:

*LEX8h = 80 dB(A): azioni: informazione e formazione, disponibilità al controllo dell’udito.

Il valore di 80 dB(A) viene misurato senza tener conto della attenuazione prodotta dai DPI indossati.

LE NORME DI RIFERIMENTO SUL RUMORE

Le norme di riferimento che regolano la condotta e la sicurezza per il rischio rumore sono le seguenti:

  • D.Lgs.81/08 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.
  • D.Lgs.195/06 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

Il rumore rientra tra gli agenti fisici di rischio secondo ilTesto Unico sulla Sicurezza sul lavoro.

Gli agenti fisici di rischio (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali) sono indicati nel Testo Unico sicurezza sul lavoro, Titolo VIII (dall’art. 180 all’art. 220).

I lavoratori esposti ad agenti fisici sono protetti da misure:

  • Tecniche, attraverso dispositivi di protezione individuale, sistemi di fonoassorbimento, barriere fonoisolanti, sistemi antivibranti, schermi antiradiazioni ecc…
  • Organizzative e procedurali, come la riduzione del tempo di esposizione, la misura dei livelli di esposizione, la delimitazione delle aree a rischio, percorsi di informazioneformazione- addestramento, la sorveglianza sanitaria ecc…

CENNI SULLA NORMATIVA VIGENTE

La normativa nazionale per la protezione della salute psicofisica dei lavoratori e di altri individui presenti in aree circostanti, dal rumore è rappresentato dal D. Lgs 626/94 così come modificato dal D.lgs 10.04.2006 n.195.

Tale decreto impone a tutti i datori di lavoro di effettuare all’interno della propria azienda la valutazione del rischio rumore e, nel caso di superamento delle soglie stabilite, di adottare tutti i provvedimenti necessari per la riduzione del rischio alla fonte; nei casi in cui questo non sia possibile essi devono attuare la salvaguardia della salute dei lavoratori mediante misure di protezione individuale.

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo VIII – Agenti fisici.

Capo I – Disposizioni generali.

Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.

Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni.

Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.

Capo V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

Capo VI – Sanzioni.

Allegato XXXV – Agenti fisici.

Allegato XXXVI – Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici.

Allegato XXXVII – “Radiazioni ottiche”.

CHE COSA DICE LA LEGGE SUL RUMORE

cosa dice la legge sul rumore

Il rumore è regolamentato dal Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII Agenti fisici Capo 2.

  • Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE – Art. 187

Determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.

DEFINIZIONI – Art. 188

definizione art. 188
  1. Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea.
  2. Livello di esposizione giornaliera al rumore: valore medio, dei livelli di esposizione al rumore (otto ore).
  3. Livello di esposizione settimanale al rumore: valore medio, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative (otto ore).

Art. 189 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE

Giornata Lavorativa di 8 ore

  • Valori limite di esposizione rispettivamente = 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa
  • Valori superiori di azione: rispettivamente = 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa
  • Valori inferiori di azione: rispettivamente= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa

Esposizione giornaliera variabile

Livello di esposizione settimanale

A condizione che:

  • Il livello di esposizione settimanale al rumore non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A).
  • Siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati.

Quando l’attività lavorativa e l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale.

Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Art. 190

art. 190

Il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione.
  • I valori limite di esposizione e i valori di azione.
  • Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori.
  • Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni.

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